È stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo schema del decreto legislativo contenente le modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, inerente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e le modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, inerente l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare, in merito alla prevenzione incendi, il Dlgs interviene in materia di sanzioni penali e sospensione dell’attività in caso di mancata presentazione della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) o di richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio. L’art. 20 del dlgs 8 marzo 2006, n. 139, che prevedeva sanzioni in caso di omessa richiesta di rilascio o rinnovo del certificato di prevenzione incendi è stato modificato come di seguito:

Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni

Inoltre, viene chiarito che in caso di dichiarazioni mendaci o certificazioni non vere rese ai fini della presentazione della SCIA o della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è prevista la reclusione da 3 mesi a 3 anni e con la multa da 103 a 516 euro.

Ferme restando le sanzioni penali, il prefetto può disporre la sospensione dell’attività, fino all’adempimento dell’obbligo, nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di:

  • presentare la SCIA o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio
  • richiedere i servizi di vigilanza (LL.PP.SS.) nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori

Rimaniamo in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale,  vi terremo aggiornati sull’entrata in vigore e su eventuali modifiche o chiarimenti che saranno ulteriormente apportate.