DECRETO-LEGGE 4 MAGGIO 2023 N. 48

Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.

(GU n.103 del 04.05.2023)

Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/2023

MODIFICHE INTERVENUTE AL D.LGS.81/08

Il D.L.48 del 04/05/2023 oltre ad intervenire per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro apporta anche modifiche importanti al D.Lgs.81/08. In particolare:

1) Obbligo nomina del Medico Competente

il DL nomina il Medico Competente il medico competente nei casi previsti dal decreto e se richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’art.28. Ora quindi vige l’obbligo della nomina anche se indicato nel DVR solamente.

2) Estensione obblighi Lavoratori Autonomi e Imprese familiari

Le imprese familiari e i lavoratori autonomi devono usare le attrezzature in conformità alle disposizone del Titolo III, nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al Titolo IV. Vi è quindi l’estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri.

3) il Medico Competente deve:

in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneita’

– in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.

4) Formazione

– Il nuovo accordo Stato-Regioni deve prevedere anche il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonche’ il controllo sulle attivita’ formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa

– Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio  addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro; La nuova norma prevede quindi l’obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza.

5) Noleggio attrezzature

Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature senza operatore, deve altresi’ acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.”

 

 

 

Modifiche al D.Lgs. 81/2008

ART. 14 (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

    1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81sono apportate le seguenti modifiche:
    2. a) all’articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.”;
      b) all’articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole “titolo III” è aggiunto il seguente periodo “, nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV”;
      c) all’articolo 25, comma 1:
      1) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
      «e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneita’;»
      2) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:
      “n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.”;
      d) all’articolo 37, comma 2, dopo la lettera b)è aggiunta la seguente:
      “b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonche’ il controllo sulle attivita’ formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.”;
      e) all’articolo 71, il comma 12e’ sostituito dal seguente:
      “12.I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.”;
      f) all’articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito con il seguente:
      “Deve altresi’ acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.”;
      g) all’articolo 73, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
      “4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio  addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.”;
      h) all’articolo 87, comma 2, lettera c), è aggiunto in fine: “e dell’articolo 73, comma 4-bis”.