E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 3 marzo 2017 il decreto 21 febbraio 2017, recante approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa di superficie complessiva coperta superiore a 300 m². Tale decreto diventa a tutti gli effetti allegato del DM 03 agosto 2015 (Nuovo Codice di prevenzione incendi).

Il presente decreto entra in vigore il 3 aprile 2017.

La regola tecnica, di tipo verticale, può essere applicata alle attività di autorimessa di superficie complessiva coperta superiore a 300 m² esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, oppure per quelle di nuova realizzazione.

Tale regola tecnica, applicabile alle autorimesse di cui sopra, è alternativa a quella già esistente (decreto del Ministro dell’interno del 1° febbraio 1986 coordinato con il decreto del Ministro dell’interno del 22 novembre 2002), che pertanto resta in vigore.

Si evidenzia come con il nuovo decreto non siano considerate autorimesse:

  • le aree coperte destinate al parcamento di veicoli, in cui ciascun posto auto sia accessibile direttamente da spazio coperto, o con un percorso massimo inferiore a 2 volte l’altezza del piano di parcamento
  • gli spazi destinati all’esposizione, alla vendita o al deposito di veicoli con limitato quantitativo di carburante per la semplice movimentazione nell’area