RAEE

Sono apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a del D.Lgs 49/2014 le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici, le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui all’allegato II del D.Lgs 49/2014 progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua.

Precisazioni

  • Dipendente significa che l‘apparecchiatura necessita di corrente elettrica o campi elettromagneti (e non gas o benzina) per svolgere le sue funzioni primarie.
  • Se l’energia viene utilizzata per funzioni secondarie o per funzioni di monitoraggio e controllo,

allora l’apparecchiatura non può essere considerata “elettrica o elettronica”. Di seguito alcuni

esempi di apparecchiature che non sono considerate AEE:

o Scaldabagno a gas

o Cucine o forni a gas con luce di controllo o timer elettrici

o Giocattoli a batteria (se svolgono la loro funzione anche senza batterie)

o Veicoli, taglia erba, utensili con motore a scoppio.

o Utensili pneumatici con motori a scoppio.

  • L’apparecchiatura o strumento deve avere una funzione diretta in un suo involucro, deve essere un prodotto finito.
  • Sono esclusi i componenti di impianti e sistemi.

 

Sono rifiuti  di  apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  (RAEE) le  apparecchiature  elettriche  ed elettroniche che ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett.a) del D.Lgs 152/2006, e successive modificazioni, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto, quando (o nel momento in cui) si assume la decisione di disfarsene.

I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), si suddividono in due gruppi:

  • RAEE domestici
  • RAEE professionali.

RAEE DOMESTICI

La definizione di RAEE provenienti dai nuclei domestici e RAEE professionali individua le categorie in base alla provenienza del rifiuto e ad alcuni criteri di assimilabilità.

Sono considerati RAEE  provenienti  dai  nuclei  domestici tutti  i  rifiuti  provenienti  da  apparecchiature elettriche  ed  elettroniche  originati  da  nuclei  domestici.  Ma anche  quelli  provenienti  da  altre  attività (commerciale, industriale, istituzionale, ecc.) che per natura e quantità possono essere considerati analoghi a quelli originati dai nuclei domestici.

DUAL USE

L’art. 4 comma 1 punto l) del D.Lgs 49/2014 prevede che i rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici (dual use) sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici.

RAEE PROFESSIONALI

Sono considerati RAEE professionali tutti i rifiuti diversi da quelli provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche prodotti da nuclei domestichi (art. 4 comma 1, lett. m) del D.Lgs 49/2014.

 

La differenza tra RAEE provenienti da nuclei domestici e RAEE professionali riguarda unicamente la tipologia di AEE e diventa irrilevante la provenienza, rimane comunque valida la differenza di finanziamento per le operazioni di raccolta, trasporto e trattamento. Infatti, per i RAEE professionali non è prevista l’applicazione di  un  eco-contributo  su  base  preventiva,  fondato  cioè  sull’  applicazione  di  un  contributo  al  momento dell’immissione sul mercato. Il produttore sostiene dei costi solo nel momento in cui il cliente richiede il ritiro dell’AEE da smaltire, cioè quando questo è diventato rifiuto

RAEEI EQUIVALENTI

Viene inserita la categoria dei RAEE equivalenti definiti come i RAEE ritirati a fronte della fornitura di una nuova apparecchiatura, che abbiano svolto la stessa funzione dell’apparecchiatura fornita (art. 4 comma 1, lett. l) del D.Lgs 49/2014).

 

RAEE PICCOLISSIME DIMENSIONI

Viene introdotta anche la definizione di RAEE di piccolissime dimensioni: i RAEE di dimensioni esterne inferiori a 25 cm (art. 4 comma 1 lett. f) del D.Lgs 49/2014.

 

SOGGETTI CHE DEVONO SOSTENERE I COSTI DI SMALTIMENTO

La responsabilità per il fine vita delle apparecchiature professionali va ulteriormente distinta:

RAEE professionali storici – apparecchiatura immessa sul mercato prima del 31 dicembre 2010. Gli oneri di smaltimento sono a carico del soggetto detentore il RAEE professionale (Ente/Impresa). La responsabilità finanziaria del produttore è prevista solo nel caso in cui, contestualmente alla vendita di una AEE nuova, egli ritiri un RAEE storico del medesimo tipo e funzione (limite di peso fino a due volte quella consegnata).

RAEE  professionali  nuovi – apparecchiatura  immessa  sul  mercato  dopo  il  31  dicembre  20101. La responsabilità finanziaria è a carico del produttore. Il produttore deve assolvere le obbligazioni di legge individualmente o attraverso l’adesione ad un sistema collettivo.

 

Precisazioni

  • I componenti e i materiali di consumo (CD, DVD, audiocassette, cartucce, toner…) non sono RAEE a meno che non siano contenuti all’interno di un RAEE al momento della sua dismissione (art. 4, comma 1, lett. e) del D.Lgs 49/2014.
  • Per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici:
  • Sono considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici i rifiuti originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 KW. Detti pannelli vanno conferiti ai “Centri di raccolta” nel raggruppamento 4 (R4) secondo l’Allegato I del decreto 25 settembre 2007, n. 185.
  • Tutti i rifiuti  derivanti  da  pannelli  fotovoltaici  installati  in  impianti  di  potenza nominale superiore o uguale a 10 KW sono considerati RAEE professionali.

Alcune aziende sono produttrici esclusivamente di AEE professionali. E’ il caso per esempio dei produttori di apparecchi elettro-medicali o di distributori automatici, o ancora di lavatrici e lavastoviglie per comunità.

 

APPARECCHIATURE DI ILLUMINAZIONE

Il finanziamento della gestione dei RAEE della apparecchiature di illuminazione giunte a fine vita è a carico dei produttori  indipendentemente  dalla  data  di  immissione  sul  mercato  e  dall’origine  domestica  o professionale,  secondo  le  modalità  individuate  dalle  disposizioni  adottate  ai  sensi  dell’articolo  art.  23 comma 4 D.lgs n. 49/2014.

Gli apparecchi luminosi oggetto della normativa RAEE riguardano le seguenti tipologie di prodotti (Allegato II punto 5):

  • Lampadari per lampade fluorescenti
  • Tubi fluorescenti
  • Lampade fluorescenti compatte
  • Lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e
  • lampade ad alogenuro metallico
  • Lampade a vapori di sodio a bassa pressione
  • Altre apparecchiature di illuminazione per diffondere o controllare la luce

 

Sono escluse dalla normativa RAEE: le lampade delle abitazioni e le lampade ad incandescenza

 

GLI ATTORI DEL SISTEMA

  1. Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (art. 4 comma 1 lett. g) D.Lgs 49/2014

La persona fisica o giuridica, che qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata (compresa la comunicazione a distanza), che:

  1. a) stabilito nel territorio nazionale fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la  fabbricazione di  AEE  e  le  commercializza  sul  mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
  2. b) stabilito nel territorio nazionale rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori;
  3. c) stabilito nel territorio  nazionale,  immette  sul  mercato  nazionale,  nell’ambito  di  un’attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell’Unione europea;
  4. d) stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un paese terzo vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici.
  • Il produttore stabilito nel territorio nazionale, il quale vende AEE in un altro Stato membro dell’Unione europea nel quale non è stabilito, deve nominare un “rappresentante autorizzato” presso quello Stato, responsabile dell’adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore ai sensi della disciplina dello Stato in cui è effettuata la vendita. Analogamente il produttore avente sede legale in un altro Stato membro dell’Unione europea può, in deroga quanto disposto all’articolo 4, comma 1, lettera g) D.lgs 49/2014 designare con mandato scritto un “rappresentante autorizzato”. Per “rappresentante autorizzato” s’intende una persona giuridica stabilita sul territorio italiano o persona fisica, che in qualità di legale rappresentante di una società stabilita nel territorio italiano, è responsabile per l’adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore (art. 30) D.lgs 49/2014.
  1. RIVENDITORE

Il rivenditore non viene considerato ‘produttore’, se l’apparecchiatura reca il marchio del produttore che fabbrica  AEE  recanti  il  suo  nome  o  marchio  di  fabbrica  oppure  commissiona  la  progettazione  o  la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica.

  1. IMMISSIONE / MESSA A DISPOSIZIONE
  • Per “messa a disposizione sul mercato” si intende: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato nazionale nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito (art. 4 comma 1, lett. q) D.lgs 49/2014.
  • Per “immissione  sul  mercato”  si  intende:  la  prima  messa  a  disposizione  di  un  prodotto  sul  mercato nazionale nell’ambito di un’attività professionale (art. 4 comma 1, lett. r) D.lgs 49/2014. Un prodotto è immesso sul mercato comunitario quando viene reso disponibile per la prima volta: ciò avviene quando un prodotto fuoriesce dalla fase di fabbricazione al fine di essere distribuito o utilizzato sul mercato comunitario.

Il prodotto  viene  trasferito  dal  fabbricante,  o  dal  suo  rappresentante  autorizzato  nella  Comunità, all’importatore stabilito nella Comunità o alla persona responsabile di distribuire il prodotto nel mercato comunitario.

Il passaggio può anche avvenire direttamente dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato all’interno della Comunità al consumatore o utilizzatore finale.

Il  prodotto  si  ritiene  trasferito  sia  in  caso  di  consegna  fisica  che  di  passaggio  di  proprietà,  il trasferimento  può  avvenire  a  titolo  oneroso  o  gratuito  e  può  basarsi  su  qualsiasi  tipo  di  strumento giuridico.

Non si parla di immissione sul mercato se un prodotto:

  • viene trasferito   ad   un   fabbricante   per   ulteriori   operazioni (assemblaggio,   imballaggio, etichettatura),
  • viene fabbricato in uno stato membro al fine di esportarlo in un paese terzo,
  • viene esposto in fiere mostre o dimostrazioni,
  • si trova nei magazzini del fabbricante o di un suo rappresentante.

 

Responsabilità estesa del produttore

Il sistema  di  finanziamento  AEE/RAEE    origina  dal principio  della  responsabilità  estesa  del  produttore richiamata negli articoli:

– Art. 8 della Direttiva 2008/98/CE

Per rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, gli Stati membri possono adottare misure […] volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto ) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore.

– Art. 14 della Direttiva 2008/98/CE

Secondo il principio “chi inquina paga”, i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.

Gli Stati membri possono decidere che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano contribuire alla copertura di tali costi.

– Art.178-bis D.Lgs 152/2006

l fine di rafforzare la prevenzione e facilitare l’utilizzo efficiente delle risorse durante l’intero ciclo di vita, comprese  le  fasi  di  riutilizzo,  riciclaggio  e  recupero  dei  rifiuti,  evitando  di  compromettere  la  libera circolazione delle merci sul mercato, possono essere adottati, previa consultazione delle parti interessate, modalità e i criteri di introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto, inteso come qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti, nell’organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, e nell’accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo il loro utilizzo.

 

Il D.Lgs 49/2014 richiama l’articolo 178-bis del D.Lgs 152/2006 precisando che la responsabilità estesa del produttore del prodotto è applicabile fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all’articolo 188, comma 1 D.Lgs 152/2006

 

Adempimenti

I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono:

  • nel momento in cui si immette un’AEE sul mercato, prestare adeguate garanzie finanziarie (art. 25 D.Lgs 49/2014).
  • apporre sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche da immettere sul mercato un marchio identificativo (art. 28 D.Lgs 49/2014).

Il marchio apposto deve consentire di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle AEE e che le stesse sono state immesse sul mercato successivamente al 2010. Per ‘marchio’ s’intende  immagine,  simbolo  o  iscrizione  apposta  sulla  apparecchiatura  elettrica  ed elettronica che permette l’identificazione del produttore (art. 4 lett. nn D.Lgs 49/2014);

  • iscriversi al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE tramite le Camere di Commercio per via telematica. Quest’obbligo doveva essere ottemperato entro i 90 giorni dall’entrata in vigore del DM 25 settembre 2007, n. 185, e comunque prima che gli stessi inizino ad operare nel mercato italiano. L’iscrizione va effettuata in via telematica dal rappresentante o dal produttore (art. 29 D.Lgs 49/2014).
  • designare con mandato  scritto  un  rappresentante  autorizzato in  qualità  di  legale rappresentante, responsabile  per  l’adempimento  degli  obblighi  ricadenti  sul  produttore, nell’ipotesi previste.
  • finanziare le operazioni di  prelievo  e  trasporto  dei  RAEE  domestici  dai  centri  di  raccolta comunale  e  le  operazioni  di  trattamento  adeguato,  di  recupero  e  di  smaltimento ambientalmente compatibili (art. 23 D.Lgs 49/2014).
  • comunicare con  cadenza  annuale  al  Comitato  di  vigilanza  e  controllo  i  dati  previsti dall’Allegato X lettera B, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale). Devono essere trasmessi i seguenti dati ;
  • Categoria di AEE di cui all’allegato I, nonché la tipologia specifica di AEE indicata agli allegati II.
  • Quantità, in peso, di AEE immesse nel mercato nazionale.
  • Quantità, in  peso,  di  rifiuti  di  AEE  raccolti  separatamente,  riciclati  (anche  preparati  per  il riutilizzo), recuperati ed eliminati all’interno dello Stato membro o spediti all’interno o al di fuori dell’Unione.
  • Il produttore ha l’obbligo di fornire adeguate informazioni:
  • agli utilizzatori (art. 26 D.Lgs 49/2014) all’interno delle istruzioni per l’uso o presso il punto vendita relative a:
  • come gestire correttamente i RAEE (raccolta separata),
  • sistema di  ritiro  e  le  modalità  di  consegna  al  distributore  all’atto  di  nuovo  acquisto  o  di conferimento gratuito per i RAEE di piccolissime dimensioni,
  • gli effetti sulla salute e sull’ambiente dovute alla presenza di sostanze pericolose,
  • responsabilità degli acquirenti nel contribuire,
  • significato del simbolo (all. IX).
  • agli impianti di trattamento e ai centri di preparazione per il riutilizzo (art. 27 D.Lgs 49/2014) informazioni gratuite in  materia  di  preparazione  per  il  riutilizzo  e  di  trattamento  adeguato finalizzate alla manutenzione, ammodernamento, manutenzione e trattamento dei RAEE

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