
Di seguito vengono riportati i servizi e/o incarichi che possiamo svolgere:
- Redazione P.S.C.
- Redazione P.O.S.
- Redazione di P.S.S.
- Redazione di Pi.M.U.S.
- Incarichi di Coordinatore per la Progettazione
- Incarichi di Coordinatore per l’Esecuzione
- Valutazione dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie/esecutrici per conto del Committente
- Redazione Elaborato Tecnico della Copertura
- Redazione relazione di calcolo ancoraggi linea vita
Introduzione
LEGISLAZIONE
- Lgs.81/08 Titolo IV “Le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili”
- Allegato XIII “Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere”
- Allegato XV “Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili”
- Allegato XVI “Fascicolo con le caratteristiche dell’opera”
- Lgs.17/2010 “Utilizzo dei macchinari nei luoghi di lavoro”
DESTINATARI
Per cantieri temporanei o mobili si intendono tutti quei luoghi in cui vengono svolti dei lavori edili o di ingegneria edile che riguardano la costruzione, la manutenzione, la riparazione, la demolizione, la conservazione, il risanamento, la ristrutturazione, la trasformazione e il rinnovamento di opere in muratura, in cemento, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le opere idrauliche.
Non sono inclusi in questa definizione tutte le attività svolte nella in ambito minerario, nel settore dell’estrazione e dell’immagazzinamento degli idrocarburi, le attività esercitate in mare, e quelle che riguardano la televisione, il cinema o il teatro, a patto che non richiedano l’installazione di un cantiere.
PRINCIPALI ADEMPIMENTI
Il Testo Unico ha introdotto anche una serie di novità che riguardano i soggetti inclusi nel campo di applicazione:
- il responsabile dei lavori può essere lo stesso progettista o il direttore dei lavori;
- il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, che già in precedenza non poteva essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici, attualmente non può nemmeno svolgere il ruolo di dipendente o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Per la prima volta si fa riferimento anche alla nozione di impresa affidataria, e di committente. La prima è l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Il secondo è invece la persona che commissiona la realizzazione del lavoro. Tra gli obblighi principali del committente o del responsabile dei lavori, rientrano:
- il rispetto dei principi e delle misure generali di tutela nelle fasi di progettazione dell’opera, per consentire di pianificare i lavori tenendo conto degli spazi e delle tecniche necessarie alla salvaguardia dei lavoratori che svolgeranno successivamente le attività all’interno del cantiere;
- la nomina del CSP, se all’interno del cantiere deve operare più di un’impresa;
- la constatazione dell’idoneità tecnica professionale dei lavoratori forniti dalle imprese e delle imprese stesse che partecipano ai lavori all’interno del cantiere;
- la comunicazione all’amministrazione comunale di appartenenza, insieme alla denuncia di inizio attività (DIA), dei nominativi delle imprese che svolgono i lavori;
- la nomina del CSE, precedente l’inizio dell’esecuzione dei lavori, se sin dal principio sono richieste più imprese ad eseguire i lavori.
Infine sul committente o sul responsabile dei lavori ricade un importantissimo obbligo, cioè la comunicazione, in un periodo anteriore all’inizio dei lavori, della notifica preliminare all’ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. Questa notifica rappresenta il documento che indica tutti i dati riguardanti il cantiere, compresi i soggetti posti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.