1. PRECURSORI ESPLOSIVI
REGOLAMENTO UE 2019/1148
Ambito di applicazione Art.2 c.1 Il presente regolamento si applica alle sostanze elencate negli allegati I e II e alle miscele e sostanze che contengono tali sostanze.
Eslcusioni Art.2 c.2 a) agli articoli quali definiti all’articolo 3, punto 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006;

b) agli articoli pirotecnici quali definiti all’articolo 3, punto 1, della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

c) agli articoli pirotecnici destinati a essere usati a fini non commerciali, conformemente al diritto nazionale, dalle forze armate, dalle autorità di contrasto o dai vigili del fuoco;

d) all’equipaggiamento pirotecnico che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

e) agli articoli pirotecnici da impiegarsi nell’industria aerospaziale;

f) alle capsule a percussione da impiegarsi nei giocattoli;

g) ai medicinali che sono stati resi legittimamente disponibili a un privato sulla base di una prescrizione medica conformemente al diritto nazionale applicabile.

ADEMPIMENTI SOSTANZE SOGGETTI A RESTRIZIONI (Allegato I)

“precursore di esplosivi soggetto a restrizioni”: una sostanza elencata nell’allegato I, in una concentrazione superiore al corrispondente valore limite stabilito nella colonna 2 della tabella dell’allegato I, ivi compresa una miscela o altra sostanza in cui una sostanza elencata nel suddetto allegato è presente in una concentrazione superiore al corri­spondente valore limite.

Art.5 c.2: la restrizione si applica anche alle miscele contenenti clorati o perclorati elencate nell’allegato I, qualora la concentrazione complessiva di tali sostanze nella miscela superi il valore limite di una delle sostanze di cui alla colonna 2 della tabella dell’allegato I

Esclusioni (Linee Guida): Sono escluse dalla definizione di «precursori di esplosivi disciplinati» le «miscele omogenee di più di cinque ingredienti in cui la concentrazione di ciascuna sostanza elencata nell’allegato I o II è inferiore all’1 % p/p» (articolo 3, punto 13). Il regolamento si applica invece ai prodotti che contengono un numero di ingredienti pari o inferiore a cinque o una concentrazione superiore di precursori di esplosivi.

Divieto di messa a disposizione Art.5 c.1 I precursori di esplosivi soggetti a restrizioni non sono messi a disposizione dei privati, né da essi introdotti, detenuti o usati.
Linee Guida L’articolo 5 del regolamento stabilisce che i «precursori di esplosivi soggetti a restrizioni non sono messi a disposizione dei privati, né da essi introdotti, detenuti o usati» nell’UE. Dalla definizione di «operatore economico» di cui all’articolo 3, punto 10, del regolamento consegue che esso si applica alla messa a disposizione delle sostanze elencate negli allegati I e II da parte di «qualsiasi persona fisica o giuridica o ente pubblico, o gruppo di tali persone o enti che mettono precursori di esplosivi disciplinati a disposizione sul mercato, offline od online, compreso su mercati online» nell’UE. Pertanto il regolamento si applica indipendentemente dal luogo in cui è stabilito l’operatore economico che mette precursori di esplosivi disciplinati a disposizione nell’Unione. Si applica quindi anche agli operatori economici stabiliti fuori dell’UE, ma che mettono precursori di esplosivi disciplinati a disposizione all’interno dell’UE.
Prescrizioni x privati Art. 5 c.3 – Licenze Uno Stato membro può mantenere o istituire un regime di licenze che consenta la messa a disposizione dei privati, o l’introduzione, la detenzione o l’uso da parte degli stessi, di determinati precursori di esplosivi soggetti a restrizioni in concentrazioni non superiori ai valori limite corrispondenti di cui alla colonna 3 della tabella dell’allegato I. Nel contesto di tali regimi di licenza, un privato ottiene e, se richiesto, presenta una licenza per l’acquisto, l’introduzione, la detenzione o l’uso di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni. Tali licenze sono rilasciate conformemente all’arti­ colo 6 da un’autorità̀ competente dello Stato membro in cui tale precursore di esplosivi soggetto a restrizioni è destinato a essere acquistato, introdotto, detenuto o usato.
Art.5 c.3 Le sostanze contenute in Allegato I, definite “precursori di esplosivi soggetti a restrizioni”:

·         non possono essere possedute da privati a meno che:

o    siano presenti in miscele in concentrazioni inferiori o uguali ai valori limite (vedi colonna 2 della tabella dell’Allegato I);

o    tali soggetti privati siano in possesso di apposita Licenza (la Licenza permette l’uso delle sostanze di cui sopra in una concentrazione non superiore ai valori definiti nella tabella citata, vedi Allegato I).

NB: per le sostanze sotto indicate, non è mai consentita la concessione di Licenze a privati e pertanto, tali sostanze possono essere utilizzate solo da “operatori professionali”.

– il nitrato d’ammonio,

– clorato di potassio,

– perclorato di potassio e

– clorato di sodio

Art.8 c.1 In questo caso un operatore economico che metta a disposizione di un privato un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, è tenuto alla verifica, per ciascuna transazione:

–       del documento attestante l’identità e

–       della licenza di tale privato e

–       registra la quantità̀ del precursore di esplosivi soggetto a restrizioni sulla licenza (vedi modulo Allegato III).

Art.8 c.4 – conservazione conservare le suddette informazioni per 18 mesi dalla data della transazione e metterle a disposizione delle autorità̀ competenti in caso di ispezione.
Prescrizioni per “operatori economici” Art.7 c.1(Paf.1)

Art.8 c.2

Art.8 c.3

Art.8 c.4

1.Un operatore economico che mette a disposizione di un altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni informa quest’ultimo operatore economico che:

–  l’acquisizione, l’introduzione, la detenzione o l’uso del precursore di esplosivi soggetto a restrizioni in questione da parte di privati sono soggetti a una restrizione di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 3.

– l’acquisizione, l’introduzione, la detenzione o l’uso del precursore di esplosivi disciplinato in questione da parte di privati sono soggetti all’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 9.

ADEMPIMENTI

·         informare chi acquista o viene in possesso del prodotto che questo è soggetto a restrizioni;

·         tale informazione deve essere obbligatoriamente presente e può essere inserita in:

–       Scheda dati di sicurezza

–       e/o etichetta

–       e/o documenti di accompagnamento

–       e/o catalogo (online e cartaceo);

l’operatore economico è libero di scegliere la forma migliore per informare la catena di approvvigionamento, ma è fortemente raccomandato scegliere la modalità̀ che riesca a garantire il tracciamento di avvenuta informativa;

Art.8 c.2 Al fine di verificare che un potenziale cliente sia un utilizzatore professionale o un altro operatore economico può essere richiesto, per ciascuna transazione le seguenti informazioni a meno che la verifica in relazione a tale potenziale cliente non sia già̀ stata effettuata nell’arco di un anno prima della data di tale transazione e la transazione non si discosti in maniera significativa dalle transazioni precedenti (ci si può anche avvalere del l sito web VIES come riportato nelle note a piè pagina del modulo in Allegato IV.)

a) un documento attestante l’identità della persona autorizzata a rappresentare il potenziale cliente;

b) l’attività commerciale, imprenditoriale o professionale del potenziale cliente, unitamente, se del caso, al nome della società, all’indirizzo e al numero di identificazione dell’imposta sul valore aggiunto o altro numero pertinente di registrazione della società;

c) l’uso previsto dei precursori di esplosivi soggetti a restrizioni da parte del potenziale cliente.

Per la dichiarazione del cliente gli Stati membri possono utilizzare il modulo di cui all’allegato IV.

Art.8 c.3 Ai fini della verifica dell’uso previsto del precursore di esplosivi soggetto a restrizioni, l’operatore economico valuta se l’uso previsto è compatibile con l’attività commerciale, imprenditoriale o professionale del potenziale cliente. L’opera­tore economico può rifiutare la transazione se ha ragionevoli motivi di dubitare della legittimità dell’uso previsto o dell’intenzione del potenziale cliente di utilizzare il precursore di esplosivi soggetto a restrizioni per fini legittimi. L’operatore economico segnala tali transazioni o tali tentativi di transazione conformemente all’articolo 9.
Art.8 c.4 – conservazione Gli operatori economici conservano le suddette informazioni per 18 mesi dalla data della transazione e metterle a disposizione delle autorità̀ competenti in caso di ispezione.
Art.7 c.1. Un operatore economico che mette a disposizione di un altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni informa quest’ultimo operatore economico che l’acquisizione, l’introduzione, la detenzione o l’uso del precursore di esplosivi soggetto a restrizioni in questione da parte di privati sono soggetti a una restrizione di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 3.

Linee guida

Per informare la catena di approvvigionamento, le Linee Guida della Commissione europea suggeriscono di utilizzare la seguente frase:

L’acquisizione, l’introduzione, la detenzione e l’uso di questo prodotto da parte di privati sono soggetti a restrizioni a norma del regolamento (UE) 2019/1148. Tutte le transazioni sospette e le sparizioni e i furti significativi devono essere segnalati al punto di contatto nazionale competente.

Mercati on line Art.8 c.5 Un mercato online adotta misure atte a garantire che i suoi utenti, nel momento in cui mettono a disposizione precursori di esplosivi soggetti a restrizioni attraverso i suoi servizi, rispettino i loro obblighi ai sensi del presente articolo.
Segnalazioni e furti Art.9 c.1 – Indicatori transazione sospetta Al fine di prevenire e individuare la fabbricazione illecita di esplosivi, gli operatori economici e i mercati online segnalano le transazioni sospette. Gli operatori economici e i mercati online fanno ciò dopo aver tenuto conto di tutte le circostanze e, in particolare, nel caso in cui il potenziale cliente agisca in uno o più dei seguenti modi:

a)  non è in grado di precisare l’uso previsto dei precursori di esplosivi disciplinati;

b)  sembra essere estraneo all’uso previsto per i precursori di esplosivi disciplinati o non è in grado di spiegarlo in modo plausibile;

c)  intende acquistare precursori di esplosivi disciplinati in quantità, combinazioni o concentrazioni insolite per un uso legittimo;

d)  è restio a fornire un documento attestante l’identità, il luogo di residenza o, se del caso, lo status di utilizzatore professionale o di operatore economico;

e)  insiste per utilizzare metodi di pagamento inconsueti, incluse grosse somme in contanti.

Art.9 c.4 – Transazione sospetta Valutare se l’uso previsto è compatibile con l’attività̀ commerciale, imprenditoriale o professionale del potenziale cliente, con possibilità̀ di rifiutare la transazione se sussistono ragionevoli motivi di dubitare della legittimità̀ dell’uso previsto o dell’intenzione del potenziale cliente di utilizzare la sostanza per fini legittimi. Tali transazioni o tentativi di transazione devono essere segnalate entro le 24 ore;
Art.9 c.5 – Sparizioni e furti Gli operatori economici e gli utilizzatori professionali segnalano le sparizioni e i furti significativi di precursori di esplosivi disciplinati entro 24 ore dal rilevamento al punto di contatto nazionale dello Stato membro nel quale la sparizione o il furto hanno avuto luogo. Nel decidere se una sparizione o un furto siano significativi, essi tengono in considerazione se il quantitativo è insolito considerando tutte le circostanze del caso.
Art.9 c.6 – Privati I privati che hanno acquistato precursori di esplosivi soggetti a restrizioni conformemente all’articolo 5, paragrafo3, segnalano le sparizioni e i furti significativi dei precursori di esplosivi soggetti a restrizioni entro 24 ore dal rilevamento al punto di contatto nazionale dello Stato membro nel quale la sparizione o il furto hanno avuto luogo.
Art.9 c.2 -Procedure Gli operatori economici e i mercati online attuano procedure adeguate, ragionevoli e proporzionate per individuare le transazioni sospette, adattate in funzione dell’ambiente specifico nel quale sono messi a disposizione i precursori di esplosivi disciplinati.
ADEMPIMENTI SOSTANZE NON SOGGETTI A RESTRIZIONI – DISCIPLINATI – (Allegato II)

“precursore di esplosivi disciplinato”: una sostanza elencata nell’allegato I o II, ivi compresa una miscela o altra sostanza in cui è presente una sostanza elencata in tali allegati, escluse le miscele omogenee di più di 5 ingredienti in cui la concentrazione di ciascuna sostanza elencata nell’allegato I o II è inferiore all’1 % p/p;

Operatore economico Art.7 c.1 Paf.2 Un operatore economico che mette a disposizione di un altro operatore economico un precursore di esplosivi disciplinato informa quest’ultimo operatore economico che l’acquisizione, l’introduzione, la detenzione o l’uso del precursore di esplosivi disciplinato in questione da parte di privati sono soggetti all’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 9.
Formazione Art.7 c.2 Un operatore economico che mette a disposizione di un utilizzatore professionale o di un privato precursori di esplosivi disciplinati garantisce ed è in grado di dimostrare alle autorità nazionali preposte alle ispezioni di cui all’arti­colo 11 che il suo personale coinvolto nella vendita di precursori di esplosivi disciplinati è:

a) consapevole di quali dei prodotti che mette a disposizione contengono precursori di esplosivi disciplinati;

b) istruito in merito agli obblighi di cui agli articoli da 5 a 9.

Tra i metodi utili alla dimostrazione le Linee Guida della Commissione europea citano anche la possibilità mettere a disposizione del proprio personale poster illustrativi non visibili al pubblico.

Mercato on line Art.7 c.3 Un mercato online adotta misure atte a garantire che i suoi utenti, nel momento in cui mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi, siano informati dei loro obblighi ai sensi del presente regolamento.
Segnalazioni e furti Art.9 c.1 – Indicatori transazione sospetta Al fine di prevenire e individuare la fabbricazione illecita di esplosivi, gli operatori economici e i mercati online segnalano le transazioni sospette. Gli operatori economici e i mercati online fanno ciò dopo aver tenuto conto di tutte le circostanze e, in particolare, nel caso in cui il potenziale cliente agisca in uno o più dei seguenti modi:

a)  non è in grado di precisare l’uso previsto dei precursori di esplosivi disciplinati;

b)  sembra essere estraneo all’uso previsto per i precursori di esplosivi disciplinati o non è in grado di spiegarlo in modo plausibile;

c)  intende acquistare precursori di esplosivi disciplinati in quantità, combinazioni o concentrazioni insolite per un uso legittimo;

d)  è restio a fornire un documento attestante l’identità, il luogo di residenza o, se del caso, lo status di utilizzatore professionale o di operatore economico;

e)  insiste per utilizzare metodi di pagamento inconsueti, incluse grosse somme in contanti.

Art.9 c.4 – Transazione sospetta Valutare se l’uso previsto è compatibile con l’attività̀ commerciale, imprenditoriale o professionale del potenziale cliente, con possibilità̀ di rifiutare la transazione se sussistono ragionevoli motivi di dubitare della legittimità̀ dell’uso previsto o dell’intenzione del potenziale cliente di utilizzare la sostanza per fini legittimi. Tali transazioni o tentativi di transazione devono essere segnalate entro le 24 ore;
Art.9 c.5 – Sparizioni e furti Gli operatori economici e gli utilizzatori professionali segnalano le sparizioni e i furti significativi di precursori di esplosivi disciplinati entro 24 ore dal rilevamento al punto di contatto nazionale dello Stato membro nel quale la sparizione o il furto hanno avuto luogo. Nel decidere se una sparizione o un furto siano significativi, essi tengono in considerazione se il quantitativo è insolito considerando tutte le circostanze del caso.
Art.9 c.6 – Privati I privati che hanno acquistato precursori di esplosivi soggetti a restrizioni conformemente all’articolo 5, paragrafo3, segnalano le sparizioni e i furti significativi dei precursori di esplosivi soggetti a restrizioni entro 24 ore dal rilevamento al punto di contatto nazionale dello Stato membro nel quale la sparizione o il furto hanno avuto luogo.
Art.9 c.2 -Procedure Gli operatori economici e i mercati online attuano procedure adeguate, ragionevoli e proporzionate per individuare le transazioni sospette, adattate in funzione dell’ambiente specifico nel quale sono messi a disposizione i precursori di esplosivi disciplinati.
ULTERIORI ADEMPIMENTI
Segnalazione Art.9 c.1 Vige l’obbligo per gli operatori economici di segnalare transazioni sospette delle sostanze elencate negli Allegati I e II e, in particolare, nel caso in cui il potenziale cliente agisca in uno o più dei seguenti modi:

1.     non è in grado di precisare l’uso previsto dei precursori di esplosivi disciplinati;

2.     sembra essere estraneo all’uso previsto per i precursori di esplosivi disciplinati o non

è in grado di spiegarlo in modo plausibile;

3.     intende acquistare precursori di esplosivi disciplinati in quantità̀, combinazioni o

concentrazioni insolite per un uso legittimo;

4.     è restio a fornire un documento attestante l’identità̀, il luogo di residenza o, se del

caso, lo status di utilizzatore professionale o di operatore economico;

5.     insiste per utilizzare metodi di pagamento inconsueti, incluse grosse somme in

contanti.

In particolare, per l’Italia si segnalano i seguenti indirizzi e-mail:
email: soi@dcpc.interno.it  e precursori@dcpc.interno.it  o tramite il sito web:

https://www.interno.gov.it/it/contatti/dipartimento-pubblica-sicurezza

Procedure adeguate Art.9 c.2 Gli operatori economici e i mercati online attuano procedure adeguate, ragionevoli e proporzionate per individuare le transazioni sospette, adattate in funzione dell’ambiente specifico nel quale sono messi a disposizione i precursori di esplosivi disciplinati.
Operazioni sospette Art.9 c.4 Gli operatori economici e i mercati online possono rifiutare la transazione sospetta.

Essi segnalano tale transazione sospetta o tentativo di transazione sospetta entro 24 ore dalla determinazione del carattere sospetto.

Quando segnalano tali transazioni, essi forniscono al punto di contatto nazionale dello Stato membro nel quale la transazione considerata sospetta è stata conclusa o tentata, l’identità del cliente, se possibile, e tutti i dettagli che li hanno indotti a considerare sospetta la transazione.

Furti – Operatori economici Art.9 c.5 Gli operatori economici e gli utilizzatori professionali segnalano le sparizioni e i furti significativi di precursori di esplosivi disciplinati entro 24 ore dal rilevamento al punto di contatto nazionale dello Stato membro nel quale la sparizione o il furto hanno avuto luogo. Nel decidere se una sparizione o un furto siano significativi, essi tengono in considerazione se il quantitativo è insolito considerando tutte le circostanze del caso.
Furti – Privati Art.9 c.6 I privati che hanno acquistato precursori di esplosivi soggetti a restrizioni conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, segnalano le sparizioni e i furti significativi dei precursori di esplosivi soggetti a restrizioni entro 24 ore dal rilevamento al punto di contatto nazionale dello Stato membro nel quale la sparizione o il furto hanno avuto luogo.

 

 

VIOLAZIONE SANZIONE
Violazione degli obblighi di cui all’art. 5* per la messa a disposizione, introduzione, detenzione e uso illeciti di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni** Arresto fino a 18 Mesi e ammenda fino a 1.000 €
Violazione degli obblighi di cui all’art. 7 per omissioni nell’informazione della catena di approvvigionamento, scheda dati di sicurezza o altro documento, per i precursori di esplosivi disciplinati 3.000 − 18.000 €
Violazione degli obblighi relativi all’archiviazione e conservazione della documentazione fornita al personale alle vendite 3.000 − 18.000 €
Violazione degli obblighi di cui agli artt. 5,7,8 e 9 per la mancata formazione degli addetti alle vendite di precursori di esplosivi disciplinati 6.000 − 36.000 €
Violazione degli obblighi relativi all’archiviazione e conservazione della documentazione fornita al personale alle vendite 3.000 − 18.000 €
Omessa informazione agli utenti relativa ai precursori di esplosivi disciplinati, da parte di un intermediario responsabile di un mercato on line 10.000 − 60.000 €
Violazione degli obblighi di cui all’art.8 per omissioni nelle verifiche all’atto della vendita e conservazione della documentazione 3.000 − 18.000 €
Omesso controllo sulle verifiche all’atto della vendita che devono essere effettuate dagli utenti/venditori di precursori di esplosivi disciplinati, da parte di un intermediario responsabile di un mercato on line 10.000 − 60.000 €
Fornitura di dichiarazioni false o reticenti da parte dell’acquirente di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni Arresto fino a 12 mesi e ammenda fino a 500 €
Omessa segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti (mercato on line e off line) 10.000 − 60.000 €
Omessa segnalazione al punto di contatto nazionale da parte di operatori economici o utilizzatori professionali che subiscono il furto o la sparizione di precursori di esplosivi disciplinati Arresto fino a 12 mesi e ammenda fino a 371 €

 

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