Di seguito riportiamo i servizi e/o incarichi che possiamo svolgere:

  • Valutazione del Rischio di incendio (DM 10/03/1998, Regole Tecniche Specifiche)
  • Redazione Piano Emergenza (DM 10/03/1998)
  • Documento sulla protezione contro le esplosioni (Art. 294, D.Lgs 81/08)
  • Studio di fattibilità ai soli fini antincendio
  • Presentazione Esame Progetto per Ottenimento Parere Favorevole Conformità Antincendio (DPR 151/11)
  • Presentazione SCIA ai soli fini antincendio (DPR 151/11)
  • Presentazione istanza di Rinnovo Conformità Antincendio (DPR 151/11)
  • Presentazione istanza di Deroga Antincendio (DPR 151/11)
  • Collaudi e Perizie su Impianti di Protezione Attiva antincendio
  • Progettazione Impianti di Protezione Attiva antincendio (norme UNI, NFPA, Regole Tecniche Specifiche)
  • Redazione computi metrici e capitolati di appalto in conformità alle specifiche dettate dalla Associazione UMAN
  • Direzione Tecnica dei Lavori relativamente alla realizzazione di elementi di protezione attiva e passiva
  • Applicazione di metodi prestazionali (FSE) (DM 09/05/2007)

Introduzione

La normativa antincendio costituisce un servizio di pubblico interesse e persegue l’intento di garantire un livello adeguato di protezione per l’intero territorio nazionale. A tal fine è stato individuato, con l’allegato I al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, che ha sostituito il DM 16 febbraio 1982, un elenco di 80 attività (denominate “attività soggette”), considerate a maggior rischio d’incendio, che sono sottoposte a controllo dei Vigili del Fuoco.

Inoltre, secondo il D.Lgs. 81/08 in tutti i luoghi di lavoro deve istituito un servizio per la gestione delle emergenze antincendio. Tali misure devono essere adeguate alla natura ed alle dimensioni dell’attività ed al numero di persone presenti come stabilito dal DM 10/03/1998

Il nuovo regolamento oltre ad aggiornare l’elenco delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi, introduce procedimenti differenziati per le 3 categorie, A, B e C, individuate in ragione della gravità del rischio. In particolare:

  • nella categoria A sono state inserite quelle attività dotate di ‘regola tecnica’ di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell’attività, all’affollamento ed ai quantitativi di materiale presente;
  • nella categoria B sono state inserite le attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria ‘superiore’;
  • nella categoria C sono state inserite le attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della ‘regola tecnica’.

In linea con quanto stabilito dal nuovo quadro normativo generale, sono state quindi aggiornate e riadattate le modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi, per ciò che attiene la valutazione dei progetti, i controlli di prevenzione incendi, il rinnovo periodico di conformità antincendio, la deroga, il nulla osta di fattibilità, le verifiche in corso d’opera, la voltura, prevedendo sia il caso in cui l’attivazione avvenga attraverso lo Sportello Unico per le attività produttive sia l’eventualità che si proceda direttamente investendo il Comando Provinciale VV.F. competente per territorio.

 

I NUOVI ADEMPIMENTI PROCEDURALI DI PREVENZIONE INCENDI

Il D.M. 7 Agosto 2012 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29/08/2012 n. 201, contiene le disposizioni che disciplinano le modalità di presentazione delle istanze e la relativa documentazione da allegare nei procedimenti di prevenzione incendi.

Valutazione dei progetti
(Rif. art. 3 DPR 151/2011)

La valutazione progetto è riservata alle “attività soggette” di categorie B e C, devono presentare al Comando la domanda di valutazione del progetto di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, utilizzando il mod.1-2012 (qui è possibile scaricare il file in formato word), in bollo ove previsto, allegando la seguente documentazione:

  1.     documentazione conforme all’allegato I al D.M. 7 Agosto 2012, in duplice copia, a firma di tecnico abilitato, (qualsiasi professionista nell’ambito delle proprie, specifiche, competenze) comprendente  la relazione tecnica e gli elaborati grafici;
  2.       attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

Il Comando si pronuncia sulla conformità dei progetti entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione completa. In presenza di documentazione incompleta od irregolare, il Comando può richiedere la necessaria documentazione integrativa entro 30 giorni.
S.C.I.A. segnalazione certificata di inizio attività
(Rif. art. 4 DPR 151/2011)

Per le “attività soggette” di categoria A, B e C a lavori ultimati e prima di esercire l’attività dovrà essere richiesto il controllo di prevenzione incendi inoltrando:

  • la Segnalazione Certificata di Inizio Attività mod.PIN 2-2012 (qui in formato word) in bollo ove previsto;
  • l’asseverazione a firma di professionista abilitato, mod. PIN 2.1 – 2012 (qui in formato word) completa delle dichiarazioni e certificazioni riportate nel seguito; nel caso di modifiche ad un’attività senza aggravio di rischio deve essere presente una dichiarazione di non aggravio di rischio a firma di tecnico abilitato
  • attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 139/2006
  • La relazione tecnica e gli elaborati grafici, a firma di tecnico abilitato, conformi a quanto specificato nell’Allegato I, lettera B del DM 7/8/2012 per le attività soggette di categoria A)
  • Dichiarazione a firma del responsabile dell’attività, in merito all’attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio, nel caso in cui il progetto sia stato realizzato con le metodiche della Fire Safety Engineering (approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio)

Rinnovo periodico di conformità antincendio

La richiesta di rinnovo periodico di conformita’ antincendio, (Rif. art. 3 DPR 151/2011): è inviata al Comando, ogni 5 anni, per tutte le attività, ad esclusione delle attività n. 6, 7, 8, 64, 71, 72 per le quali è prevista una cadenza temporale pari a 10 anni.