ETICHETTATURA AMBIENTALE IMBALLAGGI

 

La normativa ha lo scopo di dare informazioni agli utenti finali circa il corretto canale di smaltimento dei singoli imballaggi che compongono il packaging del prodotto finali. Tale normativa si applica solo al B2C, cioè ai prodotti destinati al consumatore finali. Ti riporto a tal proposito alcune definizioni:

  • Per imballaggi destinati al circuito B2C si intendono gli imballaggi che (tal quali o sottoforma di prodotti confezionati) sono ceduti al consumatore, inteso come qualsiasi “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale” (art. 3 comma 1 del Codice del Consumo), i quali tipicamente terminano la loro vita utile presso le utenze domestiche.
  • Per imballaggi destinati al circuito B2B si intendono, invece, gli imballaggi che (tal quali o sottoforma di prodotti confezionati) sono ceduti al professionista – vale a dire a qualsiasi “persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale” (art.3 comma 1 del Codice del Consumo), i quali tipicamente terminano la loro vita utile all’interno del circuito commerciale/industriale.

L’art. 219, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 116/2020 dispone che l’etichettatura ambientale abbia, fra gli altri, lo scopo di “dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi”. Da tale formulazione si evince che le informazioni sulle destinazioni finali degli imballaggi siano specificatamente indirizzate al consumatore. Pertanto, gli imballaggi destinati al canale B2B sarebbero esclusi dall’obbligo di informazione circa il corretto conferimento in raccolta differenziata.

 

SOGGETTI OBBLIGATI

Come specificato nella Circolare del Ministero della Transizione Ecologica del 17 maggio 2021, l’obbligo di etichettatura è da considerarsi una responsabilità condivisa tra produttori (da intendersi come fabbricanti, trasformatori e importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio) e utilizzatori di imballaggi (da intendersi come commercianti, riempitori e importatori di imballaggi pieni).

Se è vero, infatti, che i produttori di imballaggi sono certamente i soggetti obbligati a identificare correttamente il materiale di imballaggio conoscendone l’effettiva composizione, è necessario evidenziare che le informazioni richieste per una corretta etichettatura degli imballaggi di cui al comma 5 dell’art. 219 del TUA sono molto spesso condivise tra il produttore e l’utilizzatore dell’imballaggio stesso, in ragione del suo effettivo utilizzo.

La predisposizione della grafica con i contenuti e la forma nonché il layout da stampare sul packaging sono infatti in capo all’utilizzatore, il quale le condivide con il proprio fornitore di imballaggi incaricato della loro produzione. Tale modus operandi è disciplinato dagli operatori attraverso accordi commerciali e contrattuali che ne definiscono le responsabili tà e gli oneri ricadenti sugli stessi in maniera condivisa.

SANZIONI

Ai sensi dell’articolo 261 comma 3, D.Lgs.152/06 a chiunque immette nel mercato italiano imballaggi privi dei requisiti previsti per la loro etichettatura è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.200 a 40.000 euro.

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