Di seguito riportiamo i servizi e/o incarichi che possiamo svolgere:

  • Valutazione di impatto acustico
  • Requisiti acustici passivi degli edifici
  • Perizie tecniche
  • Valutazione di clima acustico
  • Insonorizzazione impianti

Introduzione

L’inquinamento acustico provocato dal traffico, dall’industria e dalle attività ricreative costituisce uno dei principali problemi ambientali: si calcola che ben un quinto dei cittadini dell’Unione Europea debba sopportare livelli inaccettabili di rumore. Le sempre più numerose proteste della popolazione contro tale forma di inquinamento sono il sintomo di una preoccupazione crescente fra i cittadini.

Nell’ambito della lotta all’inquinamento acustico, l’Unione europea definisce un approccio comune per evitare, prevenire o ridurre, secondo le rispettive priorità, gli effetti nocivi dell’esposizione al rumore ambientale. L’approccio si fonda sulla determinazione dell’esposizione al rumore ambientale mediante la mappatura acustica realizzata sulla base di metodi comuni, sull’informazione del pubblico e sull’attuazione di piani di azione a livello locale. Questa direttiva fornirà anche una base per lo sviluppo di misure comunitarie relative alle principali sorgenti di rumore.

La serie di azioni previste può essere schematizzata in quattro momenti principali:

  • Pianificazione, attraverso l’adozione da parte dei Comuni del Piano di classificazione acustica
  • Prevenzione, mediante gli strumenti della Valutazione di impatto ambientale, della Valutazione di impatto acustico e della Valutazione di clima acustico
  • Vigilanza e controllo, tramite specifici dispositivi sanzionatori e prescrittivi
  • Risanamento, attraverso i Piani di risanamento acustico.

Nell’anno 2002 è stata emanata la Direttiva europea 2002/49/CE, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, che è stata recepita in Italia dal D.Lgs. n. 194/2005..

Nel “Libro Verde sulle politiche future in materia di inquinamento acustico” la Commissione europea ha definito il rumore ambientale come uno dei maggiori problemi ambientali in Europa.

Di conseguenza, con la Direttiva 2002/49/CE, la Commissione europea si propone di gettare le basi affinché possano essere intraprese misure e iniziative specifiche da inserire nelle successive direttive sul contenimento del rumore ambientale, poiché nell’ambito della politica comunitaria si intende conseguire un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente.

Attraverso tale strumento normativo è stato introdotto l’obbligo per gli stati membri di avviare un processo di gestione e di contenimento dell’inquinamento acustico attraverso tre momenti fondamentali: la conoscenza del grado di inquinamento acustico e del numero di persone esposte al rumore, la predisposizione dei piani d’azione, l’informazione e la partecipazione del pubblico.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Lgs n. 194/2005– Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale
  • DPR n. 142/04– Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare
  • DM 29/11/2000 –Piani di contenimento e abbatti mento del rumore
  • DM 16/3/98– Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico
  • DPCM 14/11/97– Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
  • Legge n. 447/1995– Legge quadro sull’inquinamento acustico

In Italia la disciplina dell’inquinamento acustico ambientale fa capo alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” ed ai relativi regolamenti attuativi. Tale legge definisce le competenze statali, regionali e degli Enti Locali. La Regione Toscana con la L.R. 1 dicembre 1998, n. 89 “Norme in materia di inquinamento acustico”, e s.m.i., ha dato attuazione ai disposti della Legge quadro e con il DPGR 8 gennaio 2014 n. 2/R “Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)” ha aggiornato e innovato i criteri e gli indirizzi della pianificazione degli Enti Locali, definiti nella precedente deliberazione del C.R. 22 ottobre 2000, n. 77, sostituendola ai fini dell’applicazione della stessa legge.