In base a quanto previsto dalla legge n. 447/95, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, in caso di realizzazione di nuove costruzioni e di ristrutturazione di edifici esistenti, debba essere effettuata la “determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, allo scopo di ridurre l’esposizione umana al rumore”.

Con l’emanazione della legge attuativa D.P.C.M. 5/12/1997, “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”, in base alle diverse tipologie edilizie, vengono stabilite le caratteristiche acustiche in opera degli elementi strutturali dell’edificio e degli impianti tecnologici di servizio dell’edificio stesso. In particolare il decreto fissa i limiti di rumore (minimi o massimi) riscontrabili all’interno degli edifici, generato dalle sorgenti sonore. Vengono disciplinati i valori limite di emissione, immissione, e qualità del rumore, secondo specifiche tabelle.

Gli edifici soggetti al rispetto dei requisiti acustici passivi che, per definizione di ambiente abitativo, rientrano nel campo di applicazione della norma, sono tutti gli edifici esclusi quelli industriali ed artigianali.

Il D.P.C.M. 5/12/1997 si applica a tutti gli edifici di nuova costruzione ed a quelli in fase di ristrutturazione, nel caso in cui siano modificate le caratteristiche acustiche degli elementi strutturali dell’edificio e degli impianti tecnologici.

In particolare, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 5/12/1997, i componenti degli edifici, le partizioni orizzontali e verticali e gli impianti devono essere in grado di soddisfare i valori indicati nelle tabelle sotto riportate, allegate al citato decreto.

Tabella 1

Il decreto definisce i valori (minimi o massimi) di rumore riscontrabili all’interno degli edifici riguardanti:

  • il livello di rumore fra differenti unità immobiliari (isolamento fra ambienti adiacenti e/o sovrapposti, definito POTERE FONOISOLANTE APPARENTE);
  • il rumore di calpestio, fra differenti unità immobiliari ed all’interno di una stessa unità immobiliare (isolamento al calpestio, definito LIVELLO DI RUMORE DI CALPESTIO);
  • il rumore derivante dall’esterno, quale rumore del traffico o di eventuali attività produttive presenti (definito ISOLAMENTO ACUSTICO DI FACCIATA);
  • il livello di rumorosità prodotto dagli impianti.

I livelli sopra indicati rappresentano rispettivamente:

  • Potere fonoisolante apparente delle partizioni verticali e orizzontali (R’w): rappresenta la differenza di livello sonoro esistente tra due stanze di due unità immobiliari adiacenti, e può essere riferito sia ai muri che ai solai;
  • Livello del rumore di calpestio (L’n,w): rappresenta la capacità di un solaio di abbattere i rumori impattivi, e quindi il rumore percepito al piano sottostante in caso di partizioni orizzontali tra differenti ambienti abitativi;
  • Isolamento acustico di facciata (D2m,nT,w): rappresenta la differenza di livello sonoro esistente tra l’esterno e l’interno di un ambiente abitativo;
  • Rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici: rappresenta la rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici, siano essi a funzionamento continuo, LAeq (impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento, ecc.), che a funzionamento discontinuo, LASmax (ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici e rubinetteria, ecc.).

La valutazione dei requisiti acustici passivi deve essere effettuata in fase preventiva di realizzazione, e quindi in fase progettuale, al fine di valutare preliminarmente eventuali necessità fonoassorbenti ed acustiche degli elementi strutturali di un edificio.

Nel caso di un edificio di nuova costruzione la valutazione deve essere riferita a tutti gli elementi strutturali che lo compongono, mentre in caso di ristrutturazione parziale la valutazione sarà riferita ai soli elementi soggetti a modifica, che potrebbero variare le loro caratteristiche acustiche. In questo caso le verifiche saranno effettuate esclusivamente in riferimento ai parametri che potrebbero essere variati.

Si riportano di seguito esempi di ristrutturazione e i relativi requisiti acustici che devono essere rispettati.

Tabella 2

La legge richiede il rispetto dei requisiti acustici del D.P.C.M. 5/12/1997 non soltanto nella fase della progettazione, ma nella realtà anche in opera. Il decreto NON OBBLIGA ad eseguire le prove acustiche di collaudo in opera, però richiede che a lavoro ultimato i requisiti acustici passivi siano rispettati. A lavoro ultimato il direttore dei lavori deve dichiarare che la costruzione rispetta tutti gli obblighi di legge, e quindi anche i requisiti richiesti dal D.P.C.M. 5/12/1997.

Di conseguenza il collaudo acustico dei requisiti prescritti dal decreto, pur non essendo obbligatorio, è necessario al direttore dei lavori ed al costruttore per avere la tranquillità di aver adempiuto agli obblighi di legge ed avere realizzato un’opera “a regola d’arte”.

E nel concetto di “regola d’arte” è compreso anche l’evitare possibili eventi dannosi conseguenti ai difetti d’isolamento acustico delle abitazioni. Pertanto la corretta esecuzione dei lavori deve risultare a “regola d’arte”, e quindi deve rispettare i limiti prescritti dal D.P.C.M. 5/12/1997.

A regola d’arte è anche sinonimo di esente da vizi e difetti.

L’acquirente ha diritto ad ottenere un immobile esente da vizi e difetti, adatto all’uso a cui è destinato, senza alcuna limitazione, come evidenziato anche da diverse sentenze emesse dalla Corte di Cassazione in questo ambito.