Spesso vi è confusione in merito alla installazione, in corrispondenza delle porte poste lungo le vie di uscita, dei dispositivi di apertura delle porte, comunemente denominati “maniglioni antipanico”.

Ad esclusione di determinate attività, per le quali è prescritto esplicitamente dalle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi l’installazione dei suddetti dispositivi di aperture delle porte (sale da ballo, cinema, teatri, attività commerciali), per le restanti attività l’installazione dei maniglioni antipanico è obbligatorio quando si verificano contemporaneamente alcune condizioni, così come previsto dal D.M. 3/11/2004, decreto di riferimento per “l’installazione dei dispositivi delle aperture delle porte poste lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio”.

Nello specifico il decreto fa riferimento alle sole attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, e quindi a tutte quelle attività che sono individuate nell’Allegato I al D.P.R. 151/2011 (attività che devono presentare SCIA VV.F., ex Certificato di Prevenzione Incendi).

Il decreto prevede che l’installazione dei suddetti dispositivi, definiti dispositivi UNI EN 1125 (dispositivi per le uscite di emergenza azionati mediante una barra orizzontale), siano installati qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni, legate ovviamente alla presenza di un elevato numero di persone:

  1. L’attività è aperta al pubblico, e la porta è utilizzabile da più di 9 persone
  2. L’attività non è aperta al pubblico, e la porta è utilizzabile da più di 25 persone
  3. I locali sono caratterizzati da lavorazioni e materiali che comportano pericoli di esplosione e specifici rischi di incendio, con più di 5 lavoratori addetti.

Pertanto:

  • In riferimento al punto a), le porte poste lungo le vie di uscita dovranno essere dotate di maniglione antipanico soltanto se l’attività, soggetta al controllo VV.F., sarà accessibile a persone esterne all’attività, con affollamento previsto almeno pari a 10 persone (per esempio un negozio all’interno di un centro commerciale, una biblioteca, un locale adibito a mostra/fiera, alberghi e residenze turistiche con oltre 25 posti-letto, ospedali e case di cura con oltre 25 posti-letto, ecc.)
  • in riferimento al punto b), le porte poste lungo le vie di uscita dovranno essere dotate di maniglione antipanico soltanto se all’interno dell’attività, soggetta al controllo VV.F. e non aperta al pubblico, la via di uscita sarà utilizzata da almeno 26 persone (per esempio stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici con oltre 25 addetti, stabilimenti per la lavorazione della plastica con quantitativi in massa superiore a 5.000 Kg, stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 Kg, autorimesse, ecc.).
  • In riferimento al punto c), le porte poste lungo le vie di uscita dovranno essere dotate di maniglione antipanico soltanto se all’interno dell’attività, soggetta al controllo VV.F., e non aperta al pubblico, la via di uscita sarà utilizzata da almeno 6 lavoratori, ed all’interno dell’attività saranno svolte specifiche lavorazioni che espongono a rischio di incendio e/o di esplosione (per esempio la cucina di un ristorante alimentata a gas, un deposito di liquidi infiammabili, ecc.).

Tutti i maniglioni previsti nelle attività soggette al controllo periodico di prevenzione incendi, a far data dal 16/02/2013, devono essere provvisti di marcatura CE; pertanto, tutti i maniglioni privi di marcatura CE, dovranno essere sostituti da nuovi maniglioni conformi al regolamento europeo.

Per quanto riguarda invece le attività che non sono soggette al controllo di prevenzione incendi, la normativa di riferimento è il D.M. 10/03/1998, di riferimento per la valutazione del rischio di incendio nei luoghi di lavoro, che per quanto riguarda le porte poste lungo i percorsi di uscita, all’art. 3.10, richiede che queste siano “apribili facilmente ed immediatamente dall’interno”. Questo richiede che le porte poste lungo i percorsi di uscita siano dotati semplicemente di maniglie che permettano l’agevole apertura delle stesse, senza la necessità dell’installazione di maniglioni antipanico per l’apertura a spinta.