I bandi nello specifico riguardano la misura 11 Agricoltura biologica e la sottomisura 13.1 indennità in zone montane. Guardiamo cosa prevedono nello specifico le due misure:
1.Misura 11,
lo scopo di questa misura è di sostenere gli imprenditori agricoli che introducono e/o mantengono il metodo di agricoltura biologica.
La durata dell’impegno, che interessa l’intera superficie dell’UTE, è di cinque anni. I beneficiari devono essere :
- agricoltori attivi,
- iscritti all’EROB (elenco regionale toscano degli operatori biologici) alla data della domanda o alla data di approvazione della graduatoria.
La superficie minima ammessa per accedere al premio è di 1 Ha che scende a 0,5 Ha per le colture ortive e officinali.
La misura 11 prevede due tipologie di sostegni a seconda se il beneficiario è iscritto all’EROB dopo il 31 dicembre 2014 (introduzione dell’agricoltura biologica) o se è iscritto prima del 31 dicembre 2014 (mantenimento dell’agricoltura biologica), si precisa che il sostegno previsto per l’introduzione dell’agricoltura biologica è riconosciuto per tutte le colture solo per le prime due annualità; dal terzo anno i premi di riferimento saranno quelli previsti per il mantenimento. Di seguito una tabella con i sostegni previsti:
COLTURA EFFETTUATA | INTRODUZIONE DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA (€/Ha) | MANTENIMENTO DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA (€/Ha) |
Vite | 840 | 700 |
Olivo e altre arboree | 720 | 600 |
Castagneto da frutto | 380 | 300 |
Seminativo collegato ad allevamento biologico | 308 | 275 |
Seminativo | 293 | 244 |
Pascolo collegato ad allevamento biologico | 126 | 105 |
Ortive-Pomodoro da industria-Officinali-Florovivaismo | 480 | 400 |
2.Sottomisura 13.1,
questa misura è volta a sostenere le aziende agricole che operano in zone svantaggiate erogando un sostegno a ettaro per compensare gli svantaggi a cui gli imprenditori agricoli sono sottoposti.
I pagamenti sono destinati alle aziende con superficie agricola ricadente all’interno delle zone montane ai sensi del Reg. (UE) 1305/13 art. 32.
I beneficiari di questa misura devono essere agricoltori attivi.
Nel corso dell’anno la misura si applica ad un numero di ettari e appezzamenti fissi.
L’aiuto consiste nell’erogazione di un indennità annuale ad ettaro pari a 150 € (indennità massima) per ogni ettaro di SAU condotta dal richiedente in zone montane. Il premio di 150 €/Ha è modulato in base al numero di ettari secondo lo schema riportato di seguito:
Modulazione dell’indennità | Dimensione della SAU aziendale all’interno delle zone montane | |||
Fino a 30 ha | Da 30 a 50 ha | Da 50 a 100 ha | Oltre 100 ha | |
100,00% | 80,00% | 50,00% | 20,00% |
Il premio minimo erogabile è 250 €.
Non è prevista l’attivazione di criteri di valutazione ma verrà effettuata una ripartizione delle risorse in base alla superficie ammissibile all’indennità.
ATTENZIONE !!!!!
Entrambe le misure devono essere inserite nel sistema ART€A entro il 15 maggio 2015
Dott. Marco Carbone