Si comunica che sulla Gazzetta ufficiale n.145 del 23 giugno 2016 è stato pubblicato il D.M. 8/06/2016, che riporta le nuove disposizioni in materia antincendio in riferimento all’attività di ufficio. Il decreto entrerà in vigore il trentesimo giorno successiva alla data di pubblicazione sulla Gazzetta, e quindi il 23 luglio 2016.

uffici regola tecnica antincendioIl decreto, che costituisce parte integrante del nuovo codice di prevenzione incendi (D.M. 3/08/2015), rientrando nel paragrafo V del decreto (“Regole tecniche verticali), può essere applicato esclusivamente alle attività individuate al numero 71 dell’Allegato 1 del D.P.R. 151/2011, e quindi ad “edifici e/o locali adibiti ad uffici con oltre 300 persone presenti”, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto e a quelle di nuova realizzazione.

Il nuovo decreto non va ad abrogare la precedente regola tecnica di prevenzione incendi relativa all’attività di ufficio (D.M. 22/02/2006), che può continuare ad essere applicata ad edifici ed uffici con oltre 25 persone presenti.

In sintesi:

  • il nuovo decreto potrà essere applicato ad attività di ufficio soggette al controllo VV.F. (da 301 persone presenti)
  • il precedente decreto potrà essere applicato sia ad attività soggette al controllo VV.F. (da 301 persone presenti), che ad attività non soggette al controllo VV.F. (da 26 persone presenti)

Pertanto, nel caso in cui si debba effettuare la valutazione del rischio incendio per attività di ufficio con numero di addetti inferiore a 300 e superiore a 25, sarà necessario continuare a fare riferimento al precedente decreto, il D.M. 22/02/2006.