Si comunica che sulla Gazzetta ufficiale del 25 maggio 2016 è stato pubblicato il D.M. 12/05/2016, contenente le norme per l’adeguamento antincendio degli edifici scolastici, in base al quale tutti gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuole devono essere adeguati ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dal D.M. 26 agosto 1992 (regola tecnica di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, ad esclusione degli asili nido), contenente le norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica.

scala prevenzione incendi scuole

Le scadenze per gli adeguamenti sono differenziate in base all’anno di costruzione dell’edificio. In particolare:

  • tutte le scuole esistenti, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ossia entro il 26 agosto 2016, devono:
    • adeguare l’impianto elettrico
    • installare un sistema di allarme in grado di avvertire gli alunni ed il personale presenti in caso di pericolo
    • dotarsi di estintori portatili (almeno n. 1 estintore per ogni 200 m2 di pavimento o frazione di detta superficie, con un minimo di n. 2 estintori per piano)
    • installare la segnaletica di sicurezza
    • predisporre, a cura del titolare dell’attività, un registro dei controlli periodici degli impianti installati; redigere un piano di emergenza ed evacuazione, mettendolo in atto con l’esecuzione di almeno n. 2 prove di evacuazione annuali; gestire gli eventuali archivi e depositi presenti predisponendo una distanza dall’ intradosso del solaio di copertura non superiore a 0,60 m e predisponendo passaggi fra gli scaffali di larghezza non superiore a 0,90 m
  • le scuole preesistenti al momento dell’entrata in vigore del D.M. 18 dicembre 1975, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ossia entro il 26 novembre 2016, devono seguire le indicazioni in merito a:
    • separazione attraverso strutture aventi determinata caratteristica di resistenza al fuoco REI 120 delle attività scolastiche dai locali a diversa destinazione, non pertinenti l’attività scolastica
    • specifica caratteristica di reazione al fuoco dei materiali presenti all’interno della struttura
    • misure di evacuazione in caso di emergenza, in particolare in merito alla larghezza totale riferita al piano di massimo affollamento
    • adeguamento degli spazi per esercitazioni
    • adeguamento degli spazi per depositi
    • adeguamento degli impianti di produzione di calore
    • adeguamento degli spazi per l’informazione e le attività parascolastiche
    • adeguamento delle autorimesse
    • adeguamento degli spazi per servizi logistici, quali mense, dormitori, ecc.
    • installazione di impianto elettrico di sicurezza
    • installazione di impianto idrico antincendio
    • installazione di impianto di rivelazione e/o di estinzione degli incendi negli ambienti in cui è presente un carico di incendio superiore a 30 Kg/m2
  • scuole realizzate successivamente all’entrata in vigore del D.M. 18 dicembre 1975 ed entro la data di entrata in vigore del decreto del D.M. 26 agosto 1992, entro sei mesi, ossia entro il 26 novembre 2016, devono attuare le seguenti misure relativamente a:
    • separazione attraverso strutture aventi determinata caratteristica di resistenza al fuoco REI 120 delle attività scolastiche dai locali a diversa destinazione, non pertinenti l’attività scolastica
    • specifica caratteristica di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti e specifica caratteristica di reazione al fuoco dei materiali presenti all’interno della struttura
    • compartimentazione degli ambienti
    • misure di evacuazione in caso di emergenza
    • adeguamento degli spazi per esercitazioni
    • adeguamento degli spazi per depositi
    • adeguamento dei servizi tecnologici
    • adeguamento degli spazi per l’informazione e le attività parascolastiche
    • adeguamento delle autorimesse
    • adeguamento degli spazi per servizi logistici, quali mense, dormitori, ecc.
    • installazione di impianto elettrico di sicurezza
    • installazione di impianto idrico antincendio
    • installazione di impianto di rivelazione e/o di estinzione degli incendi negli ambienti in cui è presente un carico di incendio superiore a 30 Kg/m2
  • le scuole realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del D.M. 26 agosto 1992 devono attuare tutte le misure in precedenza entro sei mesi, ossia entro il 26 novembre 2016

In ogni caso, tutte le misure di adeguamento previste e sopra indicate dovranno, comunque, essere attuate entro il 31 dicembre 2016.

Una volta ultimati gli adeguamenti occorrerà presentare la SCIA VV.F. per attività ricadenti in categoria “B” (scuole con un numero di persone presenti compreso tra 150 e 300 persone) o “C” (scuole con oltre 300 persone presenti).

Sono esentati dall’obbligo di adeguamento:

  • gli asili nido (per i quali esiste una specifica regola tecnica di riferimento)
  • gli edifici in possesso del certificato di prevenzione incendi (CPI) in corso di validità o per i quali sia stata già presentata la SCIA
  • gli edifici in cui sono già in corso i lavori di adeguamento (per i quali bisognerà presentare la SCIA antincendio al completamento dei lavori, finalizzata alla dimostrazione dell’adeguamento antincendio della struttura); in questo caso la SCIA VV.F. dovrà in ogni caso essere presentata entro il termine del 31 dicembre 2016