Uno degli aspetti più importanti della normativa in materia della valutazione del rischio incendio è rappresentato dal senso di apertura delle porte poste lungo il percorso di uscita, e delle uscite di emergenza. Aspetto questo, spesso non chiaro, in considerazione del fatto che più decreti normativi in materia danno indicazioni al riguardo, con aspetti contraddittori fra loro.

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Escludendo quelle attività per le quali esiste specifica regola tecnica di prevenzione incendi (ad esempio scuole, cinema-teatri, impianti sportivi, ecc.), e per le quali per i diversi aspetti di prevenzione incendi, compreso il verso di apertura delle porte, è demandato a quanto richiesto dagli stessi decreti, i principali riferimenti normativi al riguardo sono rappresentati dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dal D.M. 10/03/1998.

Nello specifico il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., agli articoli 1.5 e 1.6 dell’allegato IV, riporta indicazioni al riguardo, con le seguenti prescrizioni:

  • l’apertura delle porte deve essere nel verso dell’esodo in caso di luoghi di lavoro in cui vengano svolte lavorazioni che comportino rischi di esplosione o rischi specifici, con oltre 5 lavoratori
  • l’apertura delle porte deve essere nel verso dell’esodo in caso di luoghi di lavoro in cui vengano svolte altre tipologie di lavorazioni, quando il numero di persone presenti è superiore a 26.

Con la nota secondo la quale, nel caso in cui l’apertura delle porte nel verso dell’esodo possa determinare pericoli per il passaggio di mezzi o per altre cause, è ammissibile il ricorso all’adozione di specifici accorgimenti, autorizzati dal Comando VV.F. (per es. porte mantenute in posizione di apertura durante l’orario di lavoro, oppure realizzazione di apposita bussola in corrispondenza dell’ingresso dei locali, ecc.).

Lo stesso D.Lgs. 81/08 e s.m.i., all’art. 46, prevede che per gli aspetti di prevenzione incendi è necessario fare riferimento ai criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dei luoghi di lavoro previsti dal D.M. 10/03/98.

Quest’ultimo decreto, utilizzato fino ad oggi per la valutazione del rischio di incendio nei luoghi di lavoro, ed in certi casi anche come linea guida per la redazione di pratiche di prevenzione incendi in caso di attività soggette al controllo VV.F. (attività che rientrano nell’allegato I al D.P.R. 151/2011), all’articolo 3.9 dell’allegato III, prescrive che “le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano devono aprirsi nel verso dell’esodo. L’apertura nel verso dell’esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l’adozione di accorgimenti atti a garantire condizioni di sicurezza equivalente”.

In ogni caso il D.M. 10/03/1998 indica quale obbligatoria l’apertura nel verso dell’esodo nei seguenti casi:

  • affollamento dell’area servita superiore a 50 persone
  • porta situata al piede o vicino al piede di una scala
  • porta che serve un’area ad elevato rischio di incendio (per es. depositi al chiuso di materiale combustibile di superficie superiore a 20.000,00 m2, attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000,00 m2, uffici con oltre 1.000 dipendenti, alberghi con oltre 200 posti-letto, ecc.)

Nei casi sopra indicati, non è possibile derogare in alcun modo, e quindi l’apertura nel verso dell’esodo delle porte poste lungo i percorsi di uscita è obbligatorio.

È in ogni caso da evidenziare come, nel caso in cui l’attività sia soggetta al controllo VV.F., in considerazione di un parere preventivo da parte del Comando VV.F., tutte le porte poste lungo le vie di uscita debbano essere nel verso dell’esodo, ad esclusione eventualmente di alcune porte poste lungo i percorsi, che possono avere apertura in verso opposto, ma che per procedure gestionali, come da autorizzazioni rilasciate, devono rimanere in posizione aperta durante l’orario di lavoro.

Questo decreto ha rappresentato, fino ad oggi, il riferimento normativo per la valutazione del rischio di incendio nei luoghi di lavoro, e quindi anche per l’individuazione del senso di apertura delle porte poste lungo le vie di uscita.

Con l’entrata in vigore del D.M. 3/08/2015 (il nuovo codice di prevenzione incendi), al paragrafo S.4.5.6 è indicato che le porte poste lungo le vie di esodo devono rispettare quanto indicato nella seguente tabella:

In pratica, in base a quanto previsto dal nuovo decreto, è previsto quanto segue:

  • in tutte le attività aperte al pubblico (es. bar, ristoranti, negozi, ecc.) è obbligatorio il verso di apertura delle porte nel verso dell’esodo, con la richiesta anche del dispositivo di apertura UNI EN 179 (specifiche maniglie a leva, maniglioni o piastre, progettate appositamente per l’utilizzo in situazioni di emergenza), o UNI EN 1125 (maniglione antipanico), a seconda del numero di occupanti serviti.
  • nelle attività non aperte al pubblico con numero di occupanti almeno pari a 10 persone è obbligatorio il verso di apertura delle porte nel verso dell’esodo, con la richiesta anche del dispositivo di apertura UNI EN 179 (specifiche maniglie a leva, maniglioni o piastre, progettate appositamente per l’utilizzo in situazioni di emergenza), o UNI EN 1125 (maniglione antipanico), a seconda del numero di occupanti serviti
  • nelle aree a rischio specifico con numero di occupanti almeno pari a 6 persone è obbligatorio il verso di apertura delle porte nel verso dell’esodo (ad esempio la cucina di un ristorante alimentata a gas, un deposito di liquidi infiammabili, ecc.), con la richiesta anche del dispositivo di apertura UNI EN 1125 (maniglione antipanico), a seconda del numero di occupanti serviti

Il nuovo codice evidenzia come in tutti gli altri casi non previsti dalla tabella, le caratteristiche della porta posta lungo le vie di uscita sarà oggetto di specifica valutazione del rischio.

È opportuno evidenziare come il D.M. 3/08/2015 possa essere applicato limitatamente a certe attività, ed in completa alternativa al D.M. 10/03/1998.

Nel caso in cui, per la valutazione del rischio incendio, venga preso a riferimento il D.M. 3/08/2015, tale decreto dovrà essere rispettato in ogni parte, e non solo limitatamente ad uno specifico capitolo; in pratica non sarà possibile seguire il D.M. 3/08/2015 soltanto per la parte relativa all’apertura delle porte lungo le vie di uscita, ma dovrà essere seguito in tutti i suoi aspetti, in modo che l’attività, da un punto di vista antincendio, sia interamente conforme al nuovo codice.