Con la sentenza n.8531 del 25 febbraio 2015 la Suprema Corte ha confermato che per poter applicare la 231 in caso di infortunio, le lesioni che da esso derivano devono essere gravi o gravissime (ex art.590 c.p). In assenza di tale condizione, manca il reato presupposto previsto dall’art.25-septies del D.Lgs.231/01, con la conseguenza che risulta irrilevante l’omessa adozione del modello organizzativo adeguato da parte dell’azienda.

“Nel caso di specie, i Giudici hanno considerato le lesioni occorse ad un lavoratore, non gravi, poichè il decorso della malattia si risolse in un tempo inferiore a 40 giorni”.

La Suprema Corte ha quindi individuato in 40 giorni il termine di guarigione limite, oltre il quale le lesioni derivanti da infortunio rientrano nella definizione di grave o gravissima con la conseguente applicazione dell’art.25-septies del D.Lgs.231/01.

Da questa ennesima sentenza, si desume come sia sempre più ampio lo scenario di applicazione della Responsabilità Amministrativa delle società (ex D.Lgs.231/01) foriera di sanzioni molto pesanti per i destinatari.

Ricordiamo a tal proposito che esiste la possibilità di tutelarsi dall’applicazione di tali sanzioni, adottando un semplice M.O.G.231: ovvero un Modello Organizzativo Gestionale ai sensi dell’art.30 del D.Lgs.81/08.

Tale MOG, che può essere adottato anche in forma semplificata, permette di accedere ad una serie di agevolazioni e benefici:

  1. di essere al riparo dalle sanzioni previste dal D.Lgs.231/01;
  2. di poter accedere a finanziamenti a fondo perduto fino al 65%;
  3. di poter accedere di diritto agli sgravi sui contributi annuali INAIL;

e si limita infine, a gestire ciò che per voi è obbligatorio, che dovreste comunque fare con o senza il MOG, evitando proliferazione di carta superflua o inutili procedure.

Se facciamo due conti è molto probabile che il MOG non vi costi niente………..

Contattateci senza impegno per avere spiegazioni e chiarimenti o per calcolare il vostro beneficio.