Il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento del 10/06/21, (pubblicato di G.U. n.163 del 09/07/21) ha approvato nuove Linee guida sui cookie, con l’obiettivo di rafforzare il potere di decisione degli utenti riguardo all’uso dei loro dati personali quando navigano on line. Il provvedimento è stato adottato tenendo conto degli esiti della consultazione pubblica promossa alla fine dello scorso anno. Di seguito le principali novità:

Informativa

Nel rispetto del Regolamento Ue, l’informativa agli utenti dovrà indicare:

  • gli eventuali altri soggetti destinatari dei dati personali
  • i tempi di conservazione delle informazioni.

E potrà essere resa anche su più canali e con diverse modalità (ad esempio, con pop up, video, interazioni vocali).

Cookies Tecnici

Resta confermato l’obbligo della sola informativa per i cookie tecnici, anche inserita nell’informativa generale. Il Garante raccomanda poi che i cookie analytics, usati per valutare l’efficacia di un servizio, siano utilizzati solo a scopi statistici.

Consenso

Cookies di Profilazione

Per i cookie di profilazione rimane la necessità del consenso da richiedere attraverso un banner ben distinguibile sulla pagina web , attraverso il quale dovrà anche essere offerta agli utenti la possibilità di proseguire la navigazione senza essere in alcun modo tracciati, ad esempio chiudendo il banner cliccando sulla caratteristica X da inserire in alto a destra.

Scrolling

Riguardo in particolare allo scrolling, il Garante precisa che il semplice spostamento in basso del cursore (scroll down) non rappresenta una idonea manifestazione del consenso.

I titolari dei siti (publisher) dovranno eventualmente inserire lo scrolling in un processo più articolato nel quale l’utente sia in grado di generare un evento, registrabile e documentabile presso il server del sito, che possa essere qualificato come azione positiva idonea a manifestare in maniera inequivoca la volontà di prestare un consenso al trattamento.

Cookie wall

Riguardo al cookie wall, sistema che vincola gli utenti all’espressione del consenso, il Garante chiarisce che questo meccanismo è da ritenersi illegittimo, salva l’ipotesi, da verificare caso per caso, nella quale il titolare del sito consenta comunque agli utenti l’accesso a contenuti o servizi equivalenti senza richiesta di consenso all’uso dei cookie o di altri tracciatori.

Ridondanza del banner

L’Autorità sottolinea inoltre che la ripresentazione del banner ad ogni nuovo accesso per la richiesta di consenso agli utenti che in precedenza l’abbiano negato non trova ragione negli obblighi di legge e risulta una misura ridondante e invasiva.

Quando ripresentare il banner

La scelta dell’utente, dunque, dovrà essere debitamente registrata e non più sollecitata, a meno che:

  • non mutino significativamente le condizioni del trattamento;
  • sia impossibile sapere se un cookie sia già memorizzato nel dispositivo;
  • siano trascorsi almeno 6 mesi.

Resta fermo in ogni caso il diritto degli utenti di revocare in qualsiasi momento il consenso precedentemente prestato.

Codifica dei Cookies adottati

Il Garante auspica che si arrivi presto ad una codifica universalmente accettata dei cookie, oggi assente, che consenta di distinguere in maniera oggettiva i cookie tecnici da quelli analytics o da quelli di profilazione. In attesa di raggiungere questo obiettivo, il Garante richiama i publisher a rendere manifesti nell’informativa almeno i criteri di codifica dei tracciatori adottati da ciascuno.

Entrata in vigore

I titolari dei siti avranno 6 mesi di tempo (09/01/2022) per conformarsi ai principi contenuti nelle Linee guida.

Il nostro studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento al numero 0577043092 oppure all'indirizzo mail info@pangeaconsulenze.itÂ