Gentile cliente,

 

A seguito della pubblicazione della LEGGE n. 165 del 19/11/2021 di conversione del D.L. n. 127/2021 che impone il green pass sul lavoro, di seguito elenchiamo le modifiche più significative apportate:

 

Al comma 5, Art.1:

 

– I lavoratori del settore privato possono chiedere di consegnare al datore di lavoro copia della certificazione verde COVID-19;

– Coloro che consegnano la certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

 

Al comma, 4, Art. 3:

 

Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni relative al controllo del green pass compete all’utilizzatore; è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.

 

Art. 3 – BIS:

 

Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli art. 9-quinquies, c. 7 e 8, e 9-septies, c. 8 e 9. In questo caso la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.

 

Al comma, 7, Art.3:

 

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

 

Di seguito è possibile scaricare i seguenti documenti:

 

– DOCUMENTI GREEN PASS NOVEMBRE 2021