Gli obblighi per installatori e manutentori di impianti F-Gas

 

Con l’entrata in vigore del DPR 146/2018 da oggi, 25 settembre 2019, scatta l’obbligo di comunicare i dati sugli interventi di installazione, manutenzione e smantellamento, svolti su apparecchiature contenenti gas fluorurati.

Chi deve effettuare la comunicazione?

  • Impresa certificata F-gas ai sensi del regolamento 2067/2015 e 304/2008;
  • Persona fisica certificata:
  1. persona che svolge attività su commutatori (regolamento di esecuzione CE 2066/2015) o celle frigorifere di camion e rimorchi (regolamento di esecuzione CE 2067/2015), per le quali l’impresa non è soggetta a certificazione. In questo caso l’impresa è iscritta al registro ma non è tenuta ad avere il certificato.
  2. persona che svolge attività per enti ed imprese che si configurano come operatori («proprietari delle apparecchiature») e si avvalgono di personale interno per le attività (regolamenti di esecuzione CE 2067/2015, 304/2008, 2066/2015). In questo caso ente ed impresa non sono tenuti ad essere iscritti al registro né ad avere il certificato.

Si ricorda inoltre che già dal 25 luglio 2019 chiunque effettui la vendita di gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiature contenenti tali gas non ermeticamente sigillate ha l’obbligo di comunicare le informazioni relative a:

a) tipologia di apparecchiatura;
b) numero e data della fattura o dello scontrino di vendita;
c) anagrafica dell’acquirente;
d) dichiarazione dell’acquirente recante l’impegno che l’installazione sarà effettuata da un’impresa certificata a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 517/2014

 

Pangea Consulenze offre un servizio di assistenza nella fase di iscrizione alla Banca Dati e di inserimento delle comunicazioni

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