Gli obblighi delle aziende agricole nei confronti dei lavoratori avventizi 

Con l’inizio delle attività di vendemmia e raccolta delle olive, ricordiamo che ai sensi del Decreto Interministeriale del 27 Marzo 2013 e l’art. 41 del D.Lgs. 81/2008, il lavoratore stagionale che svolge presso la stessa sede non più di 50 gg. / anno, limitatamente a lavorazioni generiche semplici non richiedenti specifici requisiti professionali (raccolta uva, raccolta olive) deve essere sottoposto a visita medica con validità biennale da parte del Medico Competente aziendale.

Relativamente agli adempimenti relativi alla informazione e formazione, limitatamente ai lavoratori individuati dal presente decreto, questi si considerano assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l’identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all’identificazione e eliminazione, ovvero alla riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di lavoro.

Ai lavoratori provenienti da altri Paesi deve essere garantita la comprensione della lingua utilizzata nei documenti relativi alla informazione e formazione.

 

Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti al numero 0577043092.

 

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