Dichiarazione FGas 2015 (dati riferiti all’anno 2014)

Entro il 31 maggio 2015 è necessario compilare la dichiarazione ai sensi dell’art.16, comma 1, del DPR 43/2012 riferita all’anno 2014. Sono oggetto della dichiarazione le apparecchiature e i sistemi FISSI che contengono una carica circolante di 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra e che appartengono alle seguenti tipologie:

  • refrigerazione;
  • condizionamento dell’aria;
  • pompe di calore;
  • sistemi di protezione antincendio.

I dati da inserire on line collegandosi alla pagina http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas sono i seguenti:

  • dati identificativi: operatore, persona di riferimento, sede di installazione,
  • numero e tipologia di apparecchiature presenti,
  • informazioni di dettaglio: tipo di sostanza, carica circolante, quantità aggiunta nell’anno di riferimento, quantità recuperata/eliminata nell’anno di riferimento; motivo dell’intervento.

La dichiarazione va presentata anche nel caso in cui l’impianto nel corso del 2014 non abbia subito alcun rabbocco e quindi non vi siano state emissioni di gas in atmosfera.

L’obbligo di compilazione della Dichiarazione Fgas, che deve essere fatta ogni anno, secondo la normativa di riferimento, spetta al proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto. Se il proprietario ha però delegato l’effettivo controllo dell’apparecchiatura o del sistema ad una società esterna (tramite contratto scritto), la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione deve essere effettuata da quest’ultima.
Il proprietario può anche affidare a Terzi (“persona di riferimento”) la compilazione della dichiarazione; anche in questo caso è necessaria una delega scritta.

MANUTENZIONI PERIODICHE. Inoltre, per garantire la corretta installazione, manutenzione o riparazione dell’apparecchiatura o dell’impianto devono essere eseguite da personale delle manutenzioni periodiche. Le scadenze previste sono le seguenti:

almeno una volta all’anno per le applicazioni contenenti 3 kg o più di F-gas; (calcolare il GWP)
almeno una volta ogni 6 mesi per applicazioni contenenti 30 o più kg di F-gas; (calcolare il GWP)
almeno una volta ogni 3 mesi per applicazioni contenenti 300 o più kg di F-gas. (calcolare il GWP)

A partire dal 2014 tutti i dati di cui sopra devono essere comunicati al Ministero per il tramite dell’ISPRA.

È prevista anche una proroga al 31 Dicembre 2016 per i controlli delle perdite di apparecchiature contenenti meno di 3 kg di F-Gas e per le apparecchiature ermeticamente sigillate  contenenti meno di 6 kg di F-Gas.

LINK per effettuare la dichiarazione on line:  http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas

Salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro nei confronti dell’operatore che: non provvede ad inviare, entro il 31 maggio di ogni anno, al Ministero dell’Ambiente, per il tramite dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca dell’ambiente (ISPRA) una dichiarazione contenente le informazioni riguardanti la quantità di gas fluorurati a effetto serra emessi in atmosfera nell’anno precedente;   trasmetta al Ministero, per il tramite dell’ISPRA, una dichiarazione incompleta o inesatta; utilizzi una dichiarazione non conforme al formato previsto dal Ministero dell’Ambiente e pubblicato nel proprio sito internet pervia ufficializzazione con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La dichiarazione dovrà riportare i dati contenuti nel relativo registro.

Entrato in vigore il nuovo Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra

Il 20 maggio 2014, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il  Regolamento (UE) n. 517/2014 (pdf, 975 KB) del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006.

Il Regolamento è entrato in vigore il 9 giugno 2014 e si applica a decorrere dal 1 gennaio 2015. A partire da tale data, il Regolamento (CE) n. 842/2006 è abrogato.

Tuttavia, i Regolamenti (CE) n. 1494/2007, (CE) n. 1497/2007, (CE) n. 1516/2007, (CE) n. 303/2008, (CE) n. 304/2008, (CE) n. 305/2008, (CE) n. 306/2008, (CE) n. 307/2008 e (CE) n. 308/2008 restano in vigore e continuano a essere applicati salvo e fino ad abrogazione mediante atti delegati o di esecuzione adottati dalla Commissione.

Il Regolamento (CE) n. 1493/2007 è stato abrogato dal  Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1191/2014 (pdf, 488 KB) della Commissione del 30 ottobre 2014 che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra.

Rispetto all’attuale Regolamento (CE) n. 842/2006, il Regolamento (UE) n. 517/2014, mantiene l’obiettivo di protezione dell’ambiente rafforzando e introducendo specifiche disposizioni volte alla riduzione delle emissioni dei gas fluorurati a effetto serra (F-gas).

In particolare, le seguenti disposizioni vengono estese a nuovi soggetti e apparecchiature e prodotti:

  • controllo delle perdite di F-gas (articoli 4 e 5);
  • obblighi di recupero di F-gas (articolo 8);
  • obblighi di certificazione delle persone e delle imprese (articolo 10);
  • controllo dell’uso di F-gas (articolo 13)

Inoltre, il Regolamento introduce:

  • ulteriori restrizioni relative all’immissione in commercio di determinati prodotti e apparecchiature (articolo 11 e allegato III);
  • specifiche disposizioni in materia di apparecchiature precaricate con HFC (articolo 14);
  • riduzione della quantità di HFC immessa in commercio (meccanismo di assegnazione di quote di HFC – phase-down) (articoli 15, 16, 17 e 18).