ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SMALTIMENTO Il “Decreto Semplificazioni” chiarisce sulle responsabilità

Secondo quanto stabilito dal D.lgs. 116/2020 (entrato in vigore il 26/09/2020), un produttore che conferisce i rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni D13, D14, D15 (raggruppamento, ricondizionamento, deposito preliminare) è sollevato dalla responsabilità ricevendo, oltre al formulario di identificazione, anche l’attestazione di avvenuto smaltimento (ai sensi del DPR n. 445/2000) sottoscritta dal titolare dell’impianto.

La Legge n. 108 del 29 luglio 2021 (conversione del DL 77/2021, noto come “Decreto Semplificazioni”), entrata in vigore il 31 luglio 2021, è intervenuta sulla disciplina, riformulando il comma 5 dell’art. 188 del D.lgs. 152/2006: l’intervento elimina la previsione dell’attestazione di avvenuto smaltimento e riconduce espressamente la responsabilità del produttore per il corretto smaltimento dei rifiuti (anche per i conferimenti finalizzati alle attività preliminari di cui sopra) ai principi generali.

Con questa modifica normativa, l’impianto intermedio che riceve i rifiuti non è più obbligato a trasmettere l’attestato di avvenuto smaltimento al produttore. Non si tratta comunque di una cancellazione bensì di un rinvio; infatti è previsto che il decreto ministeriale attuativo del Registro Elettronico Nazionale dovrà definire, tra l’altro, le “modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario” (c.4 dell’art. 188-bis del D.lgs. 152/2006).

La riforma introdotta con la Legge 108/2021 ha quindi riportato la disciplina a quanto valido prima del D.lgs. 116/2020: la responsabilità del produttore di rifiuti è esclusa per tutta la durata della loro gestione ed è in capo al soggetto che li riceve per svolgere operazioni di recupero o smaltimento, anche preliminari, a condizione che il detentore abbia ricevuto la 4° copia del FIR entro i 3 mesi dal conferimento al trasportatore oppure comunicato alle autorità competenti la mancata ricezione, alla scadenza dei 3 mesi (6 per i conferimenti transfrontalieri).

Fonte: www.ecocamere.it