APPLICAZIONE DECRETO GREEN PASS BIS 

In attesa di chiarimenti e specifiche linee guida ministeriali, pubblichiamo un riepilogo degli adempimenti previsti dal DECRETO LEGGE 21/09/2021 N°127 vigente dal 22/09/2021 relativamente all’estensione dell’applicazione della certificazione verde COVID-19 NELL’AMBITO LAVORATIVO PRIVATO.

Dal 15 OTTOBRE 2021 fino al 31 DICEMBRE 2021 (cessazione dello stato di emergenza) a chiunque svolga un’attività lavorativa NEL SETTORE PRIVATO è obbligatorio, per poter accedere ai luoghi, su richiesta di esibire la certificazione verde COVID-19.

L’obbligo è rivolto ai soggetti che svolgono a qualsiasi titolo attività lavorativa, formazione, volontariato anche se facenti parte di aziende esterne.

L’obbligo non si applica ai soggetti esenti da vaccino in possesso di certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

I DATORI DI LAVORO:

I Datori di Lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni per l’accesso ai propri luoghi (si precisa che in caso di presenza di lavoratori esterni, il controllo deve essere effettuato anche dai rispettivi Datori di Lavoro).

Entro 15 OTTOBRE 2021 ciascun Datore di Lavoro deve:

  • Definire le modalitĂ  operative per organizzare le verifiche che possono essere effettuate anche a campione (i controlli se possibile, devono essere effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro).
  • Individuare con atto formale, i soggetti incaricati all'accertamento delle violazioni, il tutto a pena di una sanzione amministrativa.

I LAVORATORI:

L'obbligo di legge del lavoratore introdotto dal Decreto "Green pass" in ambito lavorativo è il seguente: "Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso sul luogo di lavoro, (ossia secondo il decreto, il luogo in cui è svolta l'attività lavorativa), di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19″. 

IMPRESE CON OLTRE 15 DIPENDENTI:

Qualora il lavoratore violi la normativa E’CONSIDERATO ASSENTE INGIUSTIFICATO senza diritto alla retribuzione, fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Il Datore di Lavoro è tenuto a trasmettere al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

IMPRESE CON MENO DI 15 DIPENDENTI:

La situazione si fa paradossale nelle imprese con meno di 15 dipendenti, perché il Decreto Legge n. 127/2021 prevede che "Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021″.

In pratica il DL può procedere alla sospensione del lavoratore solo dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per mancato possesso della Certificazione Verde Covid-19. Ma la sospensione per la sostituzione, ossia per assumere un altro lavoratore con le stesse mansioni, può avvenire per soli 10 giorni, rinnovabili per una sola volta.

In altre parole, il Datore di Lavoro da un lato può ritenere assente ingiustificato senza diritto alla retribuzione il lavoratore privo di green pass, ma ha la possibilità di sostituirlo con altro lavoratore (ovviamente non formato ed in emergenza) dopo cinque giorni di assenza da lavoro e per soli 10 giorni elevabili a 20 giorni. Altra motivazione che può portare le parti ad eludere la normativa.

COSA SUCCEDE SE IL LAVORATORE VIOLA LA NORMA ED ACCEDE SUL LUOGO DI LAVORO:

Una differenza tra la tutela del lavoratore che accetta l'assenza ingiustificata rispetto al lavoratore che viola l'obbligo di non accedere al luogo di lavoro privo di green pass c'è, ovviamente. Sul tema, lo stesso Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 stabilisce che, a differenza del lavoratore che non accede al luogo di lavoro in mancanza di Certificazione Verde Covid-19, il lavoratore che effettua l'acceso al luogo di lavoro in violazione dell'obbligo di possedere ed esibire il green pass, oltre alla sanzione amministrativa, non è esonerato dalle "conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore" (Art.3 comma 8).

SANZIONI:

LAVORATORI: Sanzione amministrativa da 600,00 € a 1500,00 € oltre alle conseguenze disciplinari previste dagli ordinamenti di settore.

DATORI DI LAVORO: Sanzione amministrativa da 400,00 € a 1000,00 €.

LE SANZIONI VENGONO IRROGATE DAL PREFETTO a seguito di trasmissione degli atti di violazione / contestazione da parte del DATORE DI LAVORO o dei SOGGETTI INCARICATI DELL’ACCERTAMENTO (Art.3 c.9).

Il nostro studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento al numero 0577043092 oppure all'indirizzo mail info@pangeaconsulenze.itÂ