Dal 01/06/2015 entra in vigore il nuovo regolamento CLP. In realtà è più corretto dire che si completa il passaggio al nuovo regolamento in quanto da tale data si applica anche alle miscele (infatti per le sostanze era già in vigore dal 01/12/2010).

Con l’introduzione di tale regolamento è opportuno rivedere tutte le sostanze in uso in quanto la classificazione può essere diversa rispetto a quella in vigore fino al 31/05/15 e di conseguenza è opportuno riaggiornare la valutazione del rischio chimico.

Da tale data cambia anche il contenuto della scheda di sicurezza che dovrà essere conforme all’allegato II del Reg. UE453/2010. Cambia anche l’obbligo da parte del fornitore di fornire la scheda di sicurezza. Dal 01/06/15 vigono le seguenti regole:

  1. Obbligo di allegare la scheda di sicurezza anche senza richiesta: in caso di sostanze/miscele classificate pericolose
  2. Consegna della scheda di sicurezza su richiesta dell’utilizzatore:
    • quando è presente nella sostanza/miscela almeno una sostanza pericolosa
    • quando la sostanza/miscela contiene PCB/PCT
    • quando è presente almeno una sostanza che abbia un limite di esposizione (TLV)
  3. In tutti gli altri caso non vi è più obbligo da parte del produttore di fornire la scheda di sicurezza (ovviamente può sempre consegnarla volontariamente)

N.B. Per gli articoli non vi è obbligo di fornire la scheda di sicurezza!!!!

Ovviamente il nuovo regolamento CLP ha ripercussioni anche sui rifiuti.

A partire dal 1° giugno 2015, infatti, entrerà in vigore il nuovo Elenco europeo dei rifiuti (DECISIONE 2014/955/UE PUBBLICATA SULLA GUUE DEL 30 DICEMBRE 2014) e le nuove regole per la valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti (REGOLAMENTO 1357/2014/UE PUBBLICATO SULLA GUUE DEL 19 DICEMBRE 2014).

La decisione 2014/955/Ue, in particolare, sostituirà a partire da tale data la decisione 2000/532/Ce, cioè il provvedimento recante l’elenco dei rifiuti recepito a livello nazionale dall’allegato D alla Parte IV del “Codice ambientale”.

Le novità riguardano in particolare alcune modifiche all’elenco dei rifiuti e una nuova riscrittura alle indicazioni contenute nella “Introduzione” del provvedimento con l’abrogazione degli articoli 2 e 3 della decisione 2000/532/Ce .

In particolare:

  • si passa da 839 codici a 842 codici dove i tre codici nuovi e aggiunti sono 010310*, 160307*, 190308*;
  • si registra la rivisitazione di molte definizioni, soprattutto con piccole modifiche nella terminologia ma senza radicali variazioni;
  • nuove definizioni di sostanza pericolosa, metallo pesante, ecc, nuove valutazioni delle caratteristiche di pericolo e nuova classificazione di un rifiuto come pericoloso

Rimangono inalterate le istruzioni per l’attribuzione del codice: l’identificazione dell’origine del rifiuto continua ad essere il criterio fondamentale.

Inoltre il regolamento (Ue) 1357/2014 abroga e sostituisce l’allegato III  della ultima direttiva quadro Ue sui rifiuti (direttiva 2008/98/Ce), corrispondente all’allegato I alla Parte IV, Dlgs. 152/2006; il provvedimento oltre a prevedere l’allineamento delle regole Ue sui rifiuti a quelle sulla classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento 1272/2008/Ce – CLP), prevede novità per quel che riguarda le sigle di pericolo (si passa da H ad HP), alcune definizioni e, soprattutto, i limiti di concentrazione.

PANGEA Consulenza srl sta organizzando un corso di formazione in cui verranno trattate le principali novità e l’impatto che tale regolamento ha sulle aziende !!! Vi comunicheremo a breve le date….