No alla tassa rifiuti (Tari) su magazzini delle imprese e aree scoperte asservite al ciclo produttivo che generano rifiuti speciali in via continuativa e prevalente. Lo chiarisce il Ministero delle finanze con risoluzione 9 dicembre 2014, n. 2/DF.

Il Dipartimento delle finanze precisa che ai sensi dell’articolo 1 comma 649, legge 147/2013 sono escluse dalla Tari non solo le aree occupate dai macchinari dell’impresa ma tutte quelle dove si svolgono le lavorazioni industriali o artigianali che producono in via prevalente rifiuti speciali, poiché la presenza umana determina la formazione di una quantità non apprezzabile di rifiuti urbani assimilabili. Ovviamente la Tari è esclusa se i produttori di rifiuti speciali ne dimostrano l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Quanto al potere dei Comuni tramite regolamento di “assimilare” alcuni rifiuti speciali agli urbani facendoli rientrare sotto la Tari, le Finanze precisano che lo possono fare nel solo ambito in cui gli è consentito, poiché laddove le superfici producono rifiuti speciali non assimilabili, il Comune non ha alcuno spazio decisionale in ordine all’esercizio del potere di assimilazione

(Fonte: rete ambiente http://www.reteambiente.it/news/21263/tari-esclusi-anche-magazzini-e-aree-scoperte-dell)