Il D.Lgs.192/2014 (cd Milleproroghe) ha fatto slittare le sanzioni relative all’applicazione del SISTRI al 31/12/2015. MA NON TUTTE !!!!!

L’art.9 c.3 del D.Lgs.192/2014 modifica l’art.11 del D.L. 101/13 modificando la data di entrata in vigore delle sanzioni relativi all’iscrizione al Sistri per i soggetti obbligati al prossimo 01/02/2015.

Quindi i soggetti obbligati al SISTRI che si iscrivono o versano il contributo dopo il 01/02/2015  possono incorrere nelle seguenti sanzioni come previsti dall’art.260-bis c.1 e 2 del D.Lgs.152/16.

ART.260-bis

1. I soggetti obbligati che omettono l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a  quindicimilacinquecento  euro.  In  caso  di  rifiuti  pericolosi,  si  applica  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità  dei  rifiuti  (Sistri)  di  cui  all’articolo  188­bis,  comma  2,  lettera  a),  sono  puniti  con  una  sanzione  amministrativa pecuniaria  da  duemilaseicento  euro  a  quindicimilacinquecento  euro.  In  caso  di  rifiuti  pericolosi,  si  applica  una  sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.
All’accertamento dell’omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di  iscrizione  al  predetto  sistema  di  tracciabilità  occorre  tenere  conto  dei  casi  di  mancato  pagamento  disciplinati  dal  presente comma.