Il Dlgs 8 giugno 2001, n. 231, ormai noto a tutti, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico la responsabilità “amministrativa” di società ed enti per una serie di reati tra i quali omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e i reati ambientali (come ad esempio i reati in materia di rifiuti – traffico illecito, attività non consentite di miscelazione di rifiuti, violazione in materia SISTRI) commessi da amministratori (anche di fatto) o dipendenti per un vantaggio e interesse dell’organizzazione.

 

L’accertamento della responsabilità dell’ente e l’applicazione delle sanzioni competono al Giudice penale competente per l’accertamento del reato dal quale dipende la responsabilità.

 

L’ente viene esonerato dalla responsabilità se ha attuato la necessaria prevenzione dotandosi di un modello organizzativo idoneo e implementandone tutti i necessari passaggi.

Il “Modello di organizzazione e gestione” deve dunque contenere una serie di regole procedurali interne volte a limitare i comportamenti individuali illeciti.

 

Il Tribunale di Milano nella sentenza 24 settembre 2014, n. 7017/14 ha escluso la responsabilità amministrativa di una società per il reato presupposto (omicidio colposo) commesso da alcuni suoi dipendenti in supposta violazione di norme sulla sicurezza sul lavoro.

La società aveva sviluppato un sistema di gestione della sicurezza secondo lo standard OHSAS 18001, analogo al modello richiesto dall’articolo 30 del DLGS. 81/2008 (Tu sicurezza sul lavoro) e la valutazione in concreto dell’efficacia del modello, valutazione effettuata dal Giudice, salva la società da responsabilità per il reato presupposto commesso dal dipendente.

 

Quindi la valutazione dell’efficacia in concreto del modello, ritenuta opportuna dal Giudice, ha consentito di verificarne l’effetto esimente ex articolo 7, Dlgs 231/2001 esonerando da responsabilità l’Ente.

(art 7 c. 2 “…é esclusa l’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”)

 

Inoltre il Tribunale ha anche sottolineato che nessuna prova era stata fornita sul fatto che gli imputati abbiano commesso il reato presupposto nell’interesse (requisito da accertarsi ex ante) o a vantaggio (requisito da verificarsi ex post) della società, condizione necessaria per il perfezionarsi della responsabilità dell’Ente.

 

 

 

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