CONTROLLO GREEN PASS ED ESENZIONI: CHI NE HA DIRITTO

 

A seguito della pubblicazione del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 21/01/2022 (ED AVENTE EFFICACIA DAL 01/02/2022), sono state individuate le esigenze essenziali e primarie della persona per far fronte alle quali, nell’ambito dei servizi e delle attivitĂ  che si svolgono al chiuso NON è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di seguito elencate:

A.    Esigenze alimentari e di prima necessitĂ , per le quali è consentito l’accesso esclusivamente alle attivitĂ  commerciali di vendita al dettaglio: ATTIVITA’ COMMERCIALI (ART.1, COMMA 1, LETT.A):

 

  1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto;
  2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
  3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
  4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
  5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
  6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
  7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
  8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica;
  9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

B.    Esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502, nonchĂ© a quelle veterinarie, per ogni finalitĂ  di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall’art. 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e dall’art. 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice;

C.    Esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attivitĂ  istituzionali indifferibili, nonchĂ© quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;

D.   Esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di etĂ ’ o incapaci, nonchĂ© per consentire lo svolgimento di attivitĂ  di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

PER TUTTE LE ALTRE ATTIVITA’ RIMANE OBBLIGATORIO IL CONTROLLO DELLE CERTIFICAZIONI. IL RISPETTO DI TALI MISURE E’ ASSICURATO DAI TITOLARI DEGLI ESERCIZI E DAI RESPONSABILI DEI SERVIZI ANCHE TRAMITE CONTROLLI A CAMPIONE.

Alleghiamo alla presente cartellonistica specifica di avviso per le tipologie di attività all’interno delle quali sarà necessaria la presentazione del GREEN PASS BASE.

 

CARTELLO CONTROLLO GREEN PASS