Quarantene, tamponi, booster, obblighi vaccinali, green pass: Riepilogo delle regole

CHI HA IL BOOSTER NON VA IN QUARANTENA DOPO UN CONTATTO CON UN POSITIVO

Dal 31 DICEMBRE 2021 è in vigore il DECRETO LEGGE 229 che definisce i nuovi protocolli per chi risulta contatto stretto con un positivo al Covid:

CON DOSE BOOSTER / COMPLETAMENTO PRIMO CICLO VACCINALE DA MENO 120 GG:

SENZA SINTOMI

Per chi ha ricevuto la dose booster o ha completato il primo ciclo vaccinale (due dosi o una se con il farmaco monodose) da meno di 120 giorni e non ha sintomi non è più prevista la quarantena. Si può quindi circolare – cercando di evitare le situazioni più a rischio – ma fino al decimo giorno successivo all’esposizione è obbligatorio indossare una mascherina FFP2.

CON SINTOMI

In caso di comparsa dei sintomi, è prevista un’autosorveglianza di cinque giorni durante il quale va fatto un test antigenico rapido o molecolare;

Se ancora sintomatici, il tampone va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Il periodo di autosorveglianza finisce al quinto giorno senza obbligo di tampone se si resta asintomatici.

CON GREENPASS RAFFORZATO DA OLTRE 120 GG:

Per le persone in possesso del green pass rafforzato (cioè da vaccinazione ma senza booster o da guarigione) da oltre 120 giorni (4 mesi), la quarantena si riduce a cinque giorni e per uscirne serve un tampone con esito negativo al termine di questo periodo.

NON VACCINATI

Per i non vaccinati quarantena di 10 giorni e tampone per verificare la positivitĂ . In caso negativo, finisce la quarantena.

COSA SIGNIFICA CONTATTO STRETTO?

Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è:

un convivente;

-chi ha avuto un contatto fisico diretto (stretta di mano);

-chi ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni (toccare a mani nude fazzoletti usati);

-incontro faccia a faccia a meno di due metri per almeno 15 minuti;

-chi si è trovato in un ambiente chiuso (aula, sala riunioni, sala d’attesa) senza mascherine;

-personale sanitario che fornisce assistenza senza Dpi;

-chi ha viaggiato in treno, aereo o altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione.

 OBBLIGO VACCINALE PER GLI OVER 50 E LUOGHI DI LAVORO

Dall’8 GENNAIO 2022 è in vigore l’obbligo vaccinale per tutti gli over 50, italiani e stranieri residenti in Italia.

Per tali soggetti, dal 1 FEBBRAIO 2022 scatterĂ  una sanzione da 100,00 euro una tantum in questi casi:

-NON abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;

-NON lo hanno completato;

-NON abbiano fatto «la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi» (BOOSTER).

 

LUOGHI DI LAVORO

Dal 15 FEBBRAIO 2022 per gli over 50 che saranno trovati sul posto di lavoro senza green pass rafforzato ci sarà una sanzione compresa tra 600 e 1.500 euro. In caso di reiterata violazione la sanzione è raddoppiata. La sanzione sarà comminata dall’Agenzia delle Entrate;

I lavoratori che comunicano di non avere la certificazione saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro (senza percepire retribuzione o altro compenso), fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 GIUGNO 2022;

PER TUTTE LE AZIENDE (non più solo quelle con meno di 15 dipendenti): dopo 5 giorni di assenza ingiustificata possano sospendere il lavoratore assente sprovvisto di certificazione verde Covid-19 per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni rinnovabili fino al 31 MARZO 2022.

 

ESENZIONE O DIFFERIMENTO DELLA VACCINAZIONE:

L’obbligo viene meno in caso di accertato pericolo per la salute (condizioni cliniche documentate attestate da medico curante o medico vaccinatore secondo quanto previsto dalle Circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione).

In questi casi la vaccinazione può essere omessa o differita (l’infezione COVID-19 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista in base alle Circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione).

L’INPS NON COPRE LA QUARANTENA

Dal 2022 la permanenza domiciliare dopo un contatto con positivo – prerogativa ormai rimasta in piedi di fatto solo per i non vaccinati – non è più considerata equiparabile alla malattia e quindi il periodo di assenza dal lavoro non viene coperto dall’Inps. Non si sa ancora se un prossimo decreto finanzierà di nuovo la misura di tutela (lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 MARZO 2022). Se il governo non interverrà con un rifinanziamento o con decreti appositi, si dovranno usare ferie o permessi per non perdere lo stipendio. Non cambia niente invece per chi risulta positivo al Covid: in quel caso, l’Inps specifica che il lavoratore è “temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno”.

 DOPO UN TAMPONE RAPIDO POSITIVO NON SERVE LA CONFERMA DEL MOLECOLARE

I tamponi rapidi antigenici che restituiscono l’esito in circa 15 minuti, in caso di risultato positivo, da fine dicembre sono sufficienti per l’indicazione diagnostica di un’infezione da Sars-Cov-2 senza bisogno della conferma con tampone molecolare. In presenza di dati trasmessi alle Ausl dai soggetti autorizzati all’effettuazione di tale diagnostica rapida e dalle farmacie convenzionate, si procederà direttamente da parte della sanità pubblica alla presa in carico del caso.

 TAMPONE IN FARMACIA PER USCIRE DALLA QUARANTENA

Per effettuare uno screening di controllo oppure, se asintomatici e in quarantena per aver avuto un contatto stretto con un caso di Covid, da LUNEDI’ 10 GENNAIO 2022 si può andare nelle farmacie convenzionate per eseguire il test antigenico rapido nasale per chiudere il periodo di quarantena (entro 24 ore dovranno ricevere in modalità automatica dall’azienda sanitaria il referto di chiusura del caso e riattivazione del green pass). Nel caso per queste persone il test risulti positivo, potranno effettuare il test antigenico rapido nasale sempre in farmacia dopo 10 giorni per la chiusura del periodo di isolamento o dopo 7 giorni nel caso si tratti di persona vaccinata con terza dose (booster), che abbia completato il ciclo primario o sia guarita dal Covid, sempre da meno di 4 mesi. I tamponi eseguiti per chiusura quarantena o isolamento sono a carico del servizio sanitario mostrando al farmacista il provvedimento Ausl che definisce l’inizio di quarantena o isolamento.

 

TRE TIPI DI GREEN PASS

La differenza indica quali tipi di Certificazione verde COVID-19 ( in essere da Agosto 2021) sono validi per diversi utilizzi e periodi di tempo, che possono variare con l’evolversi della situazione epidemiologica.

  • GREEN PASS BASE: si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo;
  • GREEN PASS RAFFORZATO: si intende soltanto la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare;
  • GREEN PASS BOOSTER: si intende la Certificazione verde COVID-19 rilasciata dopo la somministrazione della dose di richiamo, successiva al completamento del ciclo vaccinale primario (dal 30 DICEMBRE 2021 al 31 MARZO 2022 tale certificazione è necessaria per poter accedere come visitatori a strutture residenziali, socio assistenziali, socio-sanitarie, hospice); Chi non ha ancora fatto la dose di richiamo potrĂ  utilizzare il green pass da ciclo vaccinale primario completato o da guarigione, ma dovrĂ  presentare contestualmente un documento, cartaceo o digitale, di un test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti, che attesti l’esito negativo al SARS-CoV-2.

PREZZI CALMIERATI PER MASCHERINE FFP2

Dal 25 DICEMBRE 2021 il governo ha imposto l’obbligo di mascherine FFP2, più efficaci delle chirurgiche, su mezzi di trasporto e luoghi pubblici come cinema, teatri, stadi, ma anche a scuola in alcuni momenti. Il governo e le associazioni dei farmacisti hanno siglato un accordo per fissare un tetto massimo di vendita a 75 centesimi. L’accordo è un protocollo, non un’ordinanza. Non c’è obbligo ma solo adesione volontaria.

COSA SI PUO’ FARE CON I VARI TIPI DI GREEN PASS

Dal 10 gennaio nuove restrizioni estendono l’obbligo del green pass rafforzato. Per i mezzi di trasporto pubblico, a breve e lungo percorrenza: treni, aerei, navi, autobus. Per accedere ad alberghi e strutture ricettive, a bar e ristoranti anche se si consuma all’aperto (al chiuso era già obbligatorio). Per accedere a musei e mostre, parchi tematici e di divertimento, e alle piscine all’aperto; per usufruire di impianti sciistici, centri benessere al chiuso e centri termali (tranne quelli che effettuano attività riabilitative o terapeutiche); per partecipare a feste e cerimonie, sagre, fiere e congressi; per frequentare sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, ma anche centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso (esclusi i centri educativi per l’infanzia). Per prendere parte ad attività sportive sia al chiuso sia all’aperto, come per esempio gli allenamenti di sport di squadra.

Dal 20 gennaio scatta l’obbligo di green pass almeno base per andare dal parrucchiere, dal barbiere e nei centri estetici.

Dall’1 febbraio il green pass base sarà necessario anche per accedere a negozi, banche e uffici pubblici. Senza green pass si può andare solo in supermercati, farmacie e luoghi di culto.

Dal 15/02/2022, il green pass rafforzato sarĂ  necessario per i lavoratori OVER 50 (CON OBBLIGO VACCINALE) per accedere nei luoghi di lavoro dei seguenti settori:

  • AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: compresi coloro che svolgono all’interno la propria attivitĂ  lavorativa o formativa o volontariato anche sulla base di contratti esterni;
  • UFFICI GIUDIZIARI: magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, componenti di commissioni tributarie, magistrati onorari, giudici popolari, difensori, consulenti, periti ed altri ausiliari dei magistrati (non si applicano ai testimoni e parti di un processo);
  • SETTORE PRIVATO;

IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI AI SERVIZI DEVE ESSERE EFFETTUATO DAI TITOLARI, RESPONSABILI, GESTORI.

In allegato tabella riepilogativa con indicate le attivitĂ  AD OGGI consentite in funzione del colore della regione e del tipo di green pass posseduto.

 

TABELLA ATTIVITA’ CONSENTITE

 

 

Nella speranza di aver fatto cosa gradita, rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento al numero 0577043092 oppure all’indirizzo mail info@pangeaconsulenze.it 

 

I nostri piĂą cordiali saluti