Scadenza al 31 maggio 2017

31 maggio 2017 Smaltimento scorte di miscele etichettate secondo vecchia normativa (Direttiva Preparati pericolosi – DPP)

 

Dal 1° giugno 2017 niente più deroghe in materia di etichettatura delle miscele. Questo significa che da tale data tutti i prodotti chimici pericolosi presenti sul mercato dovranno etichettati ed imballati solo ed esclusivamente secondo le disposizioni stabilite dal CLP.

Ricordiamo che l’art. 61.4 del CLP aveva stabilito che “in deroga al secondo comma dell’art. 62 […] per le miscele classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CEE e già immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015 non vale l’obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità del presente regolamento fino al 1° giugno 2017”

Questa deroga poteva essere applicata a tutte quelle miscele che alla data del 1° giugno 2015 erano già sugli scaffali dei magazzini, nei punti vendita o facevano parte di lotti in giacenza presso un formulatore o un importatore perché pronti per la fornitura o la vendita.

A partire dal 1° giugno 2017 non esisteranno più deroghe. Tutti i prodotti chimici pericolosi dovranno riportare solo etichette CLP.

E’ opportuno quindi richiamare l’attenzione su tutti quei prodotti in commercio che ad oggi recano ancora etichette secondo DPD. Per tali prodotti le opzioni sono due:

  • smaltirli entro il 31 maggio 2017
  • rietichettarli entro il 1° giugno 2017

 

Riportiamo il contenuto in sintesi anche della circolare del Ministero della Salute – Circolare n. 0018101 pubblicata il 26 maggio 2015 che dava chiarimenti in merito all’ ”applicazione della deroga di due anni per l’adozione della etichetta CLP per le miscele fabbricate e immesse in commercio prima del 1° giugno ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 4. Del regolamento (CE) n. 1272/2008”.

 

Per quanto riguarda il passaggio relativo alle Verifiche, la circolare del Ministero chiarisce:

 

  1.  Quando la miscela è nel magazzino del fabbricante/formulatore dopo il 1° giugno 2015 ma prima del 1°giugno 2017:

    1. La miscela è etichettata e approvata per la vendita?
      • No : deroga non applicabile.
      • Sì: Continua punto b:
    2.  La miscela è stata fabbricata prima del 1° giugno 2015?
      • No: deroga non applicabile.
      • Sì: Continua Punto c;
    3. Esiste un documento (intenzione di acquisto, contratto, fattura) che attesti che la miscela è stata fornita prima del 1° giugno 2015?
      • No: continua.
      • Sì: La miscela è conforme e può usufruire della deroga.
  2. Quando la miscela è a scaffale (inteso come qualsiasi punto della catena di distribuzione che non sia il magazzino del fabbricante/formulatore dopo il 1° giugno 2015 ma prima del 1°giugno 2017):

    1. La miscela è stata fabbricata prima del 1° giugno 2015 ?
      • No: deroga non applicabile.
      • Sì: Continua Punto b;
    2. Esiste un documento (ordine di acquisto, contratto, fattura) che attesti che la miscela è stata fornita per la prima volta prima del 1° giugno 2015?
      • No:deroga non applicabile.
      • Sì: La miscela è conforme e può usufruire della deroga

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