Con il Regolamento (UE) 2020/1149 (GU L 252/24 del 4 agosto 2020) che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) sono imposte le condizioni (restrizioni) per l’immissione sul mercato e l’uso di diisocianati o sostanze contenenti diisocianati con concentrazioni maggiori di 0,1 % in peso.

I diisocianati sono utilizzati come componenti chimici di base in un’ampia gamma di settori e applicazioni, in

particolare in schiume, sigillanti e rivestimenti, tra l’altro, in tutta l’Unione.

I diisocianati sono sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e sensibilizzanti della pelle di categoria 1, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

L’allegato al Regolamento stabilisce le restrizioni previste per l’immissione sul mercato (dal 24 Febbraio 2022) e per quanto riguarda l’uso (dal 24 agosto 2023).

 

Dal 24 febbraio 2022

Dal 24 febbraio 2022 è vietato immettere sul mercato europeo i diisocianati in quanto tali, o come costituenti di sostanze o miscele, se non sono rispettate le seguenti condizioni:

  1. la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1% in peso; o
  2. il fornitore si è accertato che il destinatario delle sostanze abbia fruito della formazione obbligatoria prevista ed ha apposto sull’imballaggio la seguente dicitura, ben separata dalle altre informazioni in etichetta: “A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”.

N.B.

Il fornitore di cui al punto b), deve garantire che il destinatario disponga dei materiali didattici e abbia accesso ai corsi nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui fornisce le sostanze e le miscele. Nell’ambito della formazione deve essere tenuto conto della specificità dei prodotti forniti, della loro composizione, dell’imballaggio e della progettazione.

 

Dal 24 agosto 2023

Dal 24 agosto 2023, i diisocianati non devono essere usati in quanto tali, o come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che:

  1. la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1% di peso, o
  2. il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

 

Utilizzatori industriali e professionali

Il Regolamento definisce «utilizzatori industriali e professionali» i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti. che prevede la modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i diisocianati.

Formazione diisocianati

Nell’allegato al Regolamento sono anche stabiliti i contenuti minimi della formazione adeguata richiesta.

La formazione deve comprendere istruzioni per il controllo dell’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro, fatti salvi gli eventuali valori limite nazionali di esposizione professionale o altre misure di gestione dei rischi adeguate a livello nazionale. Tale formazione deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale. Tale formazione riguarda almeno:

  1. gli elementi di formazione di cui al paragrafo 5, lettera a), per tutti gli usi industriali e professionali;
  2. gli elementi di formazione di cui al paragrafo 5, lettere a) e b), per i seguenti usi:
  • manipolazione di miscele all’aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma);
  • applicazione a spruzzo in cabina ventilata;
  • applicazione con rullo;
  • applicazione con pennello;
  • applicazione per immersione o colata;
  • trattamento meccanico successivo (ad esempio taglio) di articoli non completamente stagionati che non sono piĂą caldi;
  • pulitura e rifiuti;
  • qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione;
  1. gli elementi di formazione di cui al paragrafo 5, lettere a), b) e c), per i seguenti usi:
  • manipolazione di articoli non completamente reagiti (ad esempio, appena reagiti, ancora caldi);
  • applicazioni per fonderie;
  • manutenzione e riparazioni per le quali è necessario accedere alle attrezzature;
  • manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C);
  • applicazione a spruzzo all’aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi
  • capannoni industriali) e applicazione a spruzzo ad alta pressione (ad esempio schiume, elastomeri);
  • qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per
  1. Elementi di formazione:
  2. a) formazione generale, anche on line, riguardante:
  • chimica dei diisocianati;
  • pericoli di tossicitĂ  (compresa tossicitĂ  acuta);
  • esposizione ai diisocianati;
  • valori limite di esposizione professionale;
  • modalitĂ  di sviluppo della sensibilizzazione;
  • odore come segnale di pericolo;
  • importanza della volatilitĂ  per il rischio;
  • viscositĂ , temperatura e peso molecolare dei diisocianati;
  • igiene personale;
  • attrezzature di protezione individuale necessarie, comprese le istruzioni pratiche per il loro uso corretto e le loro limitazioni;
  • rischio di esposizione per contatto cutaneo e per inalazione;
  • rischio connesso al processo di applicazione utilizzato;
  • sistema di protezione della pelle e delle vie respiratorie;
  • ventilazione;
  • pulizia, fuoriuscite, manutenzione;
  • smaltimento di imballaggi vuoti;
  • protezione degli astanti;
  • individuazione delle fasi critiche di manipolazione;
  • sistemi di codici nazionali specifici (se pertinente);
  • sicurezza basata sui comportamenti (behaviour-based);
  • certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo;
  1. formazione di livello intermedio, anche on line, riguardante:
  • ulteriori aspetti basati sui comportamenti (behaviour-based);
  • manutenzione;
  • gestione dei cambiamenti;
  • valutazione delle istruzioni di sicurezza esistenti;
  • rischio connesso al processo di applicazione utilizzato;
  • certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo;
  1. formazione avanzata, anche on line, riguardante:
  • eventuali certificazioni ulteriori necessarie per gli usi specifici previsti;
  • applicazione a spruzzo al di fuori dell’apposita cabina;
  • manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C);
  • certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito.

A breve saranno organizzati gli specifici corsi di formazione.

Diisocianati obblighi specifici REACH Rev. 00 2022