Con il Regolamento (UE) 2020/1149 (GU L 252/24 del 4 agosto 2020) che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) sono imposte le condizioni (restrizioni) per l’immissione sul mercato e l’uso di diisocianati o sostanze contenenti diisocianati con concentrazioni maggiori di 0,1 % in peso.
I diisocianati sono utilizzati come componenti chimici di base in un’ampia gamma di settori e applicazioni, in
particolare in schiume, sigillanti e rivestimenti, tra l’altro, in tutta l’Unione.
I diisocianati sono sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e sensibilizzanti della pelle di categoria 1, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
L’allegato al Regolamento stabilisce le restrizioni previste per l’immissione sul mercato (dal 24 Febbraio 2022) e per quanto riguarda l’uso (dal 24 agosto 2023).
Dal 24 febbraio 2022
Dal 24 febbraio 2022 è vietato immettere sul mercato europeo i diisocianati in quanto tali, o come costituenti di sostanze o miscele, se non sono rispettate le seguenti condizioni:
- la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1% in peso; o
- il fornitore si è accertato che il destinatario delle sostanze abbia fruito della formazione obbligatoria prevista ed ha apposto sull’imballaggio la seguente dicitura, ben separata dalle altre informazioni in etichetta: “A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”.
N.B.
Il fornitore di cui al punto b), deve garantire che il destinatario disponga dei materiali didattici e abbia accesso ai corsi nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui fornisce le sostanze e le miscele. Nell’ambito della formazione deve essere tenuto conto della specificità dei prodotti forniti, della loro composizione, dell’imballaggio e della progettazione.
Dal 24 agosto 2023
Dal 24 agosto 2023, i diisocianati non devono essere usati in quanto tali, o come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che:
- la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1% di peso, o
- il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.
Utilizzatori industriali e professionali
Il Regolamento definisce «utilizzatori industriali e professionali» i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti. che prevede la modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i diisocianati.
Formazione diisocianati
Nell’allegato al Regolamento sono anche stabiliti i contenuti minimi della formazione adeguata richiesta.
La formazione deve comprendere istruzioni per il controllo dell’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro, fatti salvi gli eventuali valori limite nazionali di esposizione professionale o altre misure di gestione dei rischi adeguate a livello nazionale. Tale formazione deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale. Tale formazione riguarda almeno:
- gli elementi di formazione di cui al paragrafo 5, lettera a), per tutti gli usi industriali e professionali;
- gli elementi di formazione di cui al paragrafo 5, lettere a) e b), per i seguenti usi:
- manipolazione di miscele all’aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma);
- applicazione a spruzzo in cabina ventilata;
- applicazione con rullo;
- applicazione con pennello;
- applicazione per immersione o colata;
- trattamento meccanico successivo (ad esempio taglio) di articoli non completamente stagionati che non sono piĂą caldi;
- pulitura e rifiuti;
- qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione;
- gli elementi di formazione di cui al paragrafo 5, lettere a), b) e c), per i seguenti usi:
- manipolazione di articoli non completamente reagiti (ad esempio, appena reagiti, ancora caldi);
- applicazioni per fonderie;
- manutenzione e riparazioni per le quali è necessario accedere alle attrezzature;
- manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C);
- applicazione a spruzzo all’aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi
- capannoni industriali) e applicazione a spruzzo ad alta pressione (ad esempio schiume, elastomeri);
- qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per
- Elementi di formazione:
- a) formazione generale, anche on line, riguardante:
- chimica dei diisocianati;
- pericoli di tossicitĂ (compresa tossicitĂ acuta);
- esposizione ai diisocianati;
- valori limite di esposizione professionale;
- modalitĂ di sviluppo della sensibilizzazione;
- odore come segnale di pericolo;
- importanza della volatilitĂ per il rischio;
- viscositĂ , temperatura e peso molecolare dei diisocianati;
- igiene personale;
- attrezzature di protezione individuale necessarie, comprese le istruzioni pratiche per il loro uso corretto e le loro limitazioni;
- rischio di esposizione per contatto cutaneo e per inalazione;
- rischio connesso al processo di applicazione utilizzato;
- sistema di protezione della pelle e delle vie respiratorie;
- ventilazione;
- pulizia, fuoriuscite, manutenzione;
- smaltimento di imballaggi vuoti;
- protezione degli astanti;
- individuazione delle fasi critiche di manipolazione;
- sistemi di codici nazionali specifici (se pertinente);
- sicurezza basata sui comportamenti (behaviour-based);
- certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo;
- formazione di livello intermedio, anche on line, riguardante:
- ulteriori aspetti basati sui comportamenti (behaviour-based);
- manutenzione;
- gestione dei cambiamenti;
- valutazione delle istruzioni di sicurezza esistenti;
- rischio connesso al processo di applicazione utilizzato;
- certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo;
- formazione avanzata, anche on line, riguardante:
- eventuali certificazioni ulteriori necessarie per gli usi specifici previsti;
- applicazione a spruzzo al di fuori dell’apposita cabina;
- manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C);
- certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito.
A breve saranno organizzati gli specifici corsi di formazione.
Diisocianati obblighi specifici REACH Rev. 00 2022