D.Lgs 97/2017

Cosa cambia con la modifica alla Normativa Antincendio?

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs 97/2017 ed interviene in materia di sanzioni penali e sospensione dell’attività e definisce le sanzioni e la sospensione dell’attività in caso di mancata presentazione della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) o di richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio.

Quali sono le sanzioni previste per chi non ottempera alla normativa?

Nello specifico, chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni.

Inoltre, è chiarito che in caso di dichiarazioni mendaci o certificazioni non vere rese ai fini della presentazione della SCIA o della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è prevista la reclusione da 3 mesi a 3 anni e con la multa da 103 a 516 euro.

Ferme restando le sanzioni penali, il prefetto può disporre la sospensione dell’attività, fino all’adempimento degli obblighi sopra riportati.