A seguito della pubblicazione del DECRETO LEGGE N°172 del 26/11/2021 elenchiamo di seguito le ultime novità introdotte.

 

Modifiche al DECRETO LEGGE N°44 del 01/04/2021:

 

L’ OBBLIGO VACCINALE comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 DICEMBRE 2021, la  somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della Salute.

 

Gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario (la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligatori – pena IMMEDIATA SOSPENSIONE DALLE PROFESSIONI SANITARIE (ed annotazione sul relativo albo).

 

Solo in caso di accertato pericolo per la salute (attestato da medico di medicina generale) non sussiste l’obbligo e la vaccinazione può essere omessa o differita (per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, i soggetti possono essere adibiti a mansioni anche diverse senza decurtazione della retribuzione in modo da evitare la diffusione del contagio).

 

Dal 15 DICEMBRE 2021 l’obbligo vaccinale è esteso a:

 

-Personale scolastico;

-Personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico;

-Personale che svolge a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa in strutture sanitarie o sociosanitarie ad  esclusione dei contratti esterni.

 

N.B.: secondo quanto previsto dall’art. 4 e 4-bis, sono obbligati comunque alla vaccinazione anche i soggetti esterni che svolgono attività nelle strutture residenziali socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice che ospitano persone in situazione di fragilità.

 

Il rispetto dell’obbligo di vaccinazione deve essere assicurato dai Responsabili delle varie strutture dove il personale presta servizio.

 

Modifiche al DECRETO LEGGE N°52 del 22/04/2021:

 

La VALIDITA’ DEL GREEN PASS passa da 12 MESI a 9 MESI (sia per il ciclo primario che in caso di somministrazione della dose di richiamo);

 

Introduzione del GREEN PASS RAFFORZATO ottenibile mediante:

 

-Vaccinazione (ciclo primario o richiamo);

-Avvenuta guarigione da COVID-19 con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto;

-Avvenuta guarigione dopo la somministrazione di prima dose o al termine ciclo vaccinale (primario o richiamo).

 

Il GREEN PASS RAFFORZATO sarà obbligatorio dal 06 DICEMBRE 2021 (FINO AL 15 GENNAIO 2022) per accedere ai seguenti servizi anche in ZONA BIANCA:

 

-AttivitĂ  di ristorazione al chiuso;

-Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;

-AttivitĂ  che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati (es. cinema o teatri);

-Musei, altri istituti e luoghi di cultura e mostre;

-Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di     cui all’articolo 6, limitatamente alle attivitĂ  al chiuso nonchè spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli   accompagnatori  delle persone non autosufficienti in ragione dell’etĂ  o di disabilitĂ ;

-sagre e fiere, convegni e congressi;

-centri termali, salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali  di assistenza e allo svolgimento di attivitĂ  riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;

-Centri culturali, centri sociali e ricreativi limitatamente ad attività al chiuso (esclusi centri per l’infanzia) e relative attività di ristorazione;

-Feste conseguenti a cerimonie civili o religiose;

-Attività di sale da gioco, scommesse, bingo e casinò;

-Concorsi pubblici.

 

N.B.: SAGRE E FIERE LOCALI ALL’APERTO: Nel caso in cui non siano presenti varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico con apposti segnali dell’obbligo del possesso di GREEN PASS RAFFORZATO per l’accesso all’evento.

In caso di controlli a campione la sanzione sarà applicata solo al soggetto privo di certificazione.

 

Viene introdotto l’obbligo del GREEN PASS BASE (OTTENIBILE ANCHE CON EFFETTUATAZIONE DI TAMPONI) per:

 

-Alberghi ed altre strutture ricettive;

-Servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai   clienti   ivi alloggiati e delle mense e catering   continuativo   su   base contrattuale;

-Mezzi di trasporto impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale e regionale.

 

I titolari o i gestori dei servizi e delle attivitĂ  sono tenuti a verificare che l’accesso ai  predetti servizi e attivitĂ  avvenga nel rispetto delle  prescrizioni

 

Le disposizioni non si applicano ai soggetti con etĂ  inferiore a 12 anni ed i soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

 

Di seguito è possibile scaricare i seguenti documenti:

 

– DOCUMENTI GREEN PASS RAFFORZATO DICEMBRE 2021