È stato pubblicato sulla G.U. del 23 agosto 2014 n. 195 il D.M. 03 giugno 2014 n. 120 recante Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.

Il nuovo decreto è entrato in vigore il 7 settembre 2014 ed ha abrogato e sostituito il precedente regolamento, DM 406/1998 apportando numerose novità in materia. Tra le principali novità:

  1. Riorganizzazione delle categorie di iscrizione, con l’inserimento delle seguenti categorie:
  • categoria 2-bis per i produttori iniziali che trasportano i propri rifiuti  non pericolosi e pericolosi fino a 30 Kg/litri al giorno, ai sensi dell’art. 212, comma 8 del d.lgs. 152/2006;
  • categoria 3-bis per i distributori, istallatori e trasportatori di rifiuti da apparecchiature  elettriche  ed elettroniche (RAEE) gestiti con le procedure semplificate previste dal decreto ministeriale n. 65/2010;
  • categoria 6per le  imprese che effettuano soltanto trasporto transfrontaliero di rifiuti ai sensi dell’art. 194, comma 3, del d.lgs. 152/2006;
  • categoria 7per   gli  operatori  logistici  presso  le  stazioni ferroviarie,  gli  interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali   merci  ed  i  porti,  ai  quali,  nell’ambito  del  trasporto intermodale,  sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico da  parte  dell’impresa ferroviaria o navale, ai sensi dell’art. 212, comma 12, del d.lgs. 152/2006.

Inoltre le aziende iscritte nelle categorie 4 e 5 possono, in base ai criteri che verranno stabiliti dal Comitato nazionale, esercitare anche attività di trasporto rifiuti da sé prodotti (cat. 2-bis) e di RAEE (cat. 3-bis) senza richiedere l’iscrizione alla categoria specifica, se lo svolgimento di queste ultime non comporta variazioni della categoria, classe e tipologia di rifiuti per le quali l’impresa è iscritta.

A tali imprese è consentito, alle stesse condizioni, l’esercizio dell’attività di cui alla categoria 6 (trasporto transfrontaliero di rifiuti);

  1. Semplificazioni  amministrative
  • domanda di rinnovo dell’iscrizione ogni 5 anni a decorrere dalla data di efficacia dell’iscrizione tramite autocertificazione attestante il permanere dei requisiti. Per le imprese e gli enti iscritti alla categoria 2 bis, presentano la comunicazione di rinnovo dell’iscrizione ogni 10 anni. La domanda deve essere presentata 5 mesi prima della scadenza.
  • decadenza dell’obbligo di presentazione di perizia giurataredatta da un professionista che viene sostituita dalla presentazione di attestazione di idoneità dei mezzi di trasporto redatta e sottoscritta dal Responsabile tecnico (per le categorie ove previsto).
  • trasmissione telematicadelle domande e delle comunicazioni relative all’Albo, mediante accesso al portale della Camera di Commercio;
  • le variazioni effettuate al registro delle impreserelative alle modifiche della ragione sociale, della sede legale, degli organi sociali, delle trasformazioni societarie e delle cancellazioni si intendono effettuate anche alla sezione regionale dell’Albo Gestori e sono trasmesse d’ufficio per via telematica dal registro delle imprese alla sezione regionale stessa che provvede entro 30 giorni a recepire le modifiche dandone comunicazione alle imprese interessate;

 

  1. Definizione del ruolo di responsabile tecnico
  • nuove disposizioni riguardanti la figura del Responsabile Tecnico(per le categorie ove previsto).

Sarà il Comitato Nazionale a disciplinare e definirne i requisiti per quanto riguarda il titolo di studio, gli anni e la tipologia di esperienza maturata nel settore di attività, l’idoneità derivante dalla verifica di apprendimento a conclusione di un percorso formativo soggetto ad aggiornamento con cadenza quinquennale.

REGIME TRANSITORIOPoiché l’effettiva applicazione del nuovo regolamento necessita di una serie di delibere attuative da parte del Comitato Nazionale, la Sezione Regionale dell’Albo provvederà ad adeguare la modulistica progressivamente all’emanazione di tali deliberazioni.

Nell’attesa di nuove disposizioni di competenza del Comitato Nazionale dell’Albo, restano valide le disposizioni ad oggi in essere.

Ugualmente restano valide ed efficaci:

  • le domande di iscrizione presentate fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento;
  • le iscrizioni in essere, fino a loro scadenza;
  • le garanzie finanziarie già prestate.

 

 

Per informazioni conttatare la Dott.ssa Francesca Corsi cell.338/4591495