Sentenza Cassazione Penale, Sez.IV, 11 Febbraio 2010, n.5581
Il tribunale di Milano ha affermato la responsabilità dell’imputato in ordine al reato di lesioni personali colpose commesse in violazione della normativa sulla sicurezza del lavoro dell’operaio; e lo ha condannato anche al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.
Secondo l’ipotesi accusatoria, l’imputato, nella veste di Datore di Lavoro, ha consentito l’utilizzazione di una macchina stampatrice senza garantire la sicurezza dell’apparato ed in particolare la segregazione degli organi in movimento nella zona di introduzione dei pezzi in lavorazione. In conseguenza il lavoratore ha riportato l’amputazione di parti della mano destra.
L’imputato ricorre in cassazione deducendo tre motivi di cui l’ultimo si riferiva al fatto che “il giudice di merito non ha tenuto conto della scusabilità della violazione del precetto penale ingenerata da ripetuti sopralluoghi eseguiti dall’autorità di vigilanza”.
Secondo la Cassazione, il ricorso è manifestamente infondato.
Quanto alla dimostrazione della colpa dell’imputato, la pronunzia reca ampia motivazione ed esamina, tra l’altro gli aspetti tecnici relativi alla irregolarità del macchinario. La Corte d’appello esamina pure la quesitone relativa alle visite eseguite dalla ASL presso lo stabilimento; ed osserva che non vi è prova documentale che la improvvida condotta del datore di lavoro, riguardo alla mancata predisposizione delle necessarie segregazioni del macchinario, sia dipesa da specifiche indicazioni e valutazioni della Asl stessa. Peraltro le ispezioni hanno interessato l’aspetto medico dello stabilimento e non altro…..
L’imputato viene condannato ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
Per informazioni conttatare il Sig. Alessandro Corti cell.335/6295219
