COSA E’ IL CERTIFICATO VERDE O GREEN PASS

Il certificato verde COVID-19 comprova:

  1. lo stato di avvenuta vaccinazione (validitĂ  9 mesi)
  2. lo stato di avvenuta guarigione dall’infezione (validità 6 mesi)
  3. l’effettuazione di test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-Cov-2 (validità 48 ore)

QUANDO E’ OBBLIGATORIO IL GREEN PASS

L’esibizione ed il controllo del Green Pass è obbligatorio dal 06 Agosto 2021 per queste attività:

  1. servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
  2. spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  3. musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  4. piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture   ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  5. sagre e fiere, convegni e congressi;
  6. centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  7. centri culturali, centri sociali e ricreativi,  di   cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  8. attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  9. concorsi pubblici.

QUALI SONO I SOGGETTI DEPUTATI ALLA VERIFICA DEL GREEN PASS

  1. I pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
  2. Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti a pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’art. 3, comma 8, della legge 15 Luglio 2009 n. 94;
  3. I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonché i loro delegati;
  4. Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonché i loro delegati;
  5. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;
  6. I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonché i loro delegati
  7. NB I soggetti di cui alle lettere c), d), e), f) sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.

COME SI VERIFICA IL GREEN PASS

Il Green Pass si verifica tramite l’app “Verifica C19”. L’App di verifica deve essere installata su un dispositivo mobile, e consente di verificare la validità delle certificazioni anche senza la necessità di avere una connessione internet (offline), garantendo inoltre l’assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo.

Ecco come avviene la verifica: La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).

L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.

L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.

L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.

L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.

SANZIONI

Sia ai cittadini che ai soggetti cui compete la verifica delle condizioni stabilite per l’accesso alle attività e ai servizi per cui è previsto il certificato verde si applica, in caso di violazione degli obblighi, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000.
Inoltre, a decorrere dalla terza violazione, in tre giornate diverse, delle disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 9-bis (I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10), si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da uno a dieci giorni

IL GREEN PASS E I VIAGGI (Circolare Ministero Salute 28/06/2021)

I controlli delle certificazioni verdi, rilasciate ai sensi dell’articolo 9 del DL 52 del 22 aprile 2021 e ai sensi dei Regolamenti europei 2021/953 e 2021/954 del 14 giugno 2021, vanno effettuati dai vettori al momento dell’imbarco del passeggero sullo specifico mezzo di trasporto con finalità̀ di ingresso in Italia.

 

Paesi della lista C (Stati dell’Unione europea, Svizzera, Islanda, Norvegia, Lichtenstein e Israele) o in Canada, Giappone o Stati Uniti,

E’ obbligatorio il Green Pass che consente certificare:

Il completamento del ciclo vaccinale prescritto da almeno 14 giorni, con uno dei vaccini autorizzati dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e dall’Agenzia Italiana per il Farmaco (AIFA);

L’esser guariti dal COVID-19 con contestuale cessazione dell’isolamento fiduciario (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone molecolare positivo);

L’aver effettuato nelle 48 ore antecedenti l’ingresso in Italia un tampone molecolare o antigenico con esito negativo.

Paesi della lista D e della lista E

Persistono le disposizioni di cui al DPCM del 2 marzo 2021 e successive Ordinanze del ministro della salute, salvo modifiche successive a seguito dell’evolversi dello scenario epidemiologico.

Ingressi da UK

I soggetti che fanno ingresso in Italia hanno l’obbligo di presentare al vettore la certificazione verde di effettuazione tampone antigenico o molecolare nelle 48 ore antecedenti l’ingresso in Italia, di comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione della ASL competente, di rispettare un periodo di isolamento fiduciario pari a 5 giorni e di sottoporsi ad un tampone molecolare o antigenico a fine della quarantena. L’obbligo di comunicazione del proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione della ASL competente permane per gli ingressi da UK, dai Paesi in lista D ed E (eccetto Canada, Giappone e Stati Uniti).

 

Il nostro studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento al numero 0577043092 oppure all'indirizzo mail info@pangeaconsulenze.itÂ