MODIFICA DECRETO CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO
Nella seduta del Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) del 28 novembre 2018 è stata approvata la bozza del cosiddetto nuovo DM 10/03/1998 recante:
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 43, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
La nuova bozza approvata dai VV.F. andrà a sostituire il D.M. 10/03/1998, andando ad aggiornare i criteri per la valutazione del rischio incendio e la gestione delle emergenze nei luoghi di lavori, con l’individuazione delle misure di prevenzione incendi finalizzate a ridurre il rischio incendio e delle misure di protezione per contenere le conseguenze di un eventuale incendio.
Si osservano, fra le principali novità proposte:
- Specifici requisiti dei soggetti formatori
- Aggiornamento quinquennale per gli addetti antincendio
- Obbligo della redazione del piano di emergenza in forma scritta per luoghi di lavoro aperti al pubblico in cui si ha un affollamento superiore a 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori presenti
- Individuazione delle attività in quattro gruppi, differenziati fra attività soggette o meno ad autorizzazione antincendio, ed attività normate o non normate
- Individuazione delle misure di prevenzione e protezione incendi suddivise fra le sopracitate differenti attività
- Rielaborazione della valutazione del rischio incendio secondo il nuovo decreto entro 5 anni dall’entrata in vigore dello stesso, oppure se si verificano le condizioni previste dall’art. 29, comma 3, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o a seguito di infortuni significativi)
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