Circolare Gabrielli
Si ricorda che la circolare del 7/06/2017, denominata Gabrielli, regolamenta l’ambito delle manifestazioni pubbliche occasionali, delineando nuove e rigorose disposizioni per la gestione delle stesse.
La circolare è relativa a “pubbliche manifestazioni”, individuate quali eventi di carattere sportivo, culturale, musicale e di intrattenimento, con prevedibile elevato afflusso di persone, e non è pertanto riferita alle attività di spettacolo e di intrattenimento organizzate all’interno dei locali a ciò autorizzati ai sensi degli artt. 68, 69 e 80 del Tulps (Testo Unico Locali Pubblico Spettacolo), per le quali sono già previste le competenze degli organismi previsti dalla normativa di settore, quali le commissioni provinciali di vigilanza di pubblico spettacolo, o il Comando dei Vigilie del Fuoco, o il Centro di Coordinamento Soccorsi.
Prima dell’introduzione della Circolare Gabrielli
Fino all’entrata in vigore della Circolare Gabrielli erano esentati dagli obblighi dovuti al TULPS tutte le manifestazioni occasionali che non rientravano nel concetto di intrattenimento, e quindi fiere, sagre, mostre, riunioni, attività di somministrazione all’ aperto aperte al pubblico.
Cosa cambia con la nuova circolare Gabrielli?
Con l’entrata in vigore della Circolare Gabrielli del 7/06/2017, anche le manifestazioni occasionali di cui sopra (e quindi fiere, sagre, mostre, riunioni, attività di somministrazione all’ aperto aperte al pubblico) saranno ammesse soltanto previa presentazione al Comune di competenza della documentazione attestante il rispetto delle misure di sicurezza e gestione di eventuali emergenze, il cui fulcro è rappresentato da un piano di emergenza ed evacuazione che dovrà essere redatto dal responsabile della manifestazione con la collaborazione di un tecnico abilitato.
Che cosa evidenzia ?
Nello specifico la circolare Gabrielli mette in evidenza la necessità di porre in atto, in tali occasioni, attenzione agli aspetti attinenti la Safety, definita come “l’insieme dei dispositivi e delle misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone” e la Security, definita come “l’insieme dei servizi di ordine e sicurezza pubblica”, ai fini dell’individuazione delle migliori strategie operative.
Si ribadisce che per perentoria disposizione della circolare in esame, “le manifestazioni non potranno avere luogo senza lo scrupoloso riscontro delle garanzie di Safety e di Security necessariamente integrate in quanto requisiti imprescindibili di sicurezza, e mai ragioni di ordine pubblico potranno consentire lo svolgimento, comunque, di manifestazioni che non garantiscono adeguate misure di Safety“.
Pangea Consulenze è in grado di assistervi, tramite i nostri esperti nella predisposizione di tutta la documentazione necessaria richiesta dalla normativa. È semplice compilando il form di richiesta contatto.

