Le piscine sono regolamentate in Toscana dalla legge n.8 del 09/03/2006. Tale legge all’art.3 classifica le piscine in base alla loro destinazione in:
- a) piscine, di proprietà pubblica o privata, destinate ad un’utenza pubblica, a loro volta si distinguono in:
1) piscine pubbliche, private aperte al pubblico;
2) piscine private ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture adibite, in via principale, ad altre attività ricettive come alberghi, campeggi, strutture agrituristiche e simili, nonché quelle al servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa;
3) impianti finalizzati al gioco acquatico.
- b) piscine facenti parte di condomini e destinate esclusivamente all’ uso privato degli aventi titolo e dei loro ospiti ai sensi degli articoli 1117 e seguenti del codice civile.
Il regolamento DPGR 23/R del 05/03/2010 (Regolamento di attuazione della L.8/2006) definisce le caratteristiche igienico-sanitarie, strutturali e ambientali che devono essere rispettate dalle nuove piscine e pone un termine di adeguamento per quelle esistenti.
CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA L.8 DEL 09/03/2006
Gli adempimenti derivanti dalla L.8/06 riguardano tutti i gestori delle “piscine”.
Per piscine si intende “complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative e sportive”.
Tali soggetti dovranno adeguare i propri impianti a quanto disposto dal DPGR 23/R da subito per i nuovi gestori mentre vi sono dei termini di adeguamento differiti per i gestori già esistenti alla data di entrata in vigore della normativa (vedi paragrafo successivo)
Vi sono inoltre degli adempimenti semplificati inotrodotte dalla L.R.84 del 23/12/2014 per le piscine di cui all’art.3, c.1, lett.a) punto 2 (vedi sopra evidenziato in rosso). E’ necessario quindi porre attenzione!!!
TERMINE DI ADEGUAMENTO
La LR 84 del 23/12/14 ha fatto slittare il termine di adeguamento per le piscine “esistenti” di cui all’art.19 della L.8/06 al prossimo 31/03/2016.
Per piscine esistenti si intendono le piscine per le quali è stato conseguito titolo autorizzatorio edilizio conforme alla normativa con data antecedente all’entrata in vigore del regolamento regionale (05/03/2010).
DEROGA DEFINITIVA
Sempre la LR n.84 del 23/12/14 ha previsto la possibilità, per le piscine esistenti, di non adeguarsi in modo definitivo ad alcuni requisiti strutturali-igienico-ambientale, se presenteranno istanza di deroga al SUAP del comune ove ha sede l’impianto entro il prossimo 30/09/2015.
La deroga sarà concessa dal comune previa acquisizione del parere dell’azienda USL competente , applicando una riduzione del numero massimo dei bagnanti definito dal regolamento regionale di cui all’articolo 5, rapportata alle carenze dell’impianto sulla base di linee guida adottate dalla Giunta regionale.
FORMAZIONE ABBREVIATA
Allo stesso modo l’art.52 del DPGR 23/R/2010 prevede, sempre per le attività in essere, la possibilità di accedere a un percorso formativo abbreviato, se viene presentata autocertificazione entro il prossimo 30 settembre 2015.
ALTRI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI
La normative prevede comunque una serie di ulteriori adempimenti obbligatori che prevedono:
- Protocolli di gestione e di autocontrollo per garantire la corretta gestione della piscina dal punto di vista igienico-sanitario (Art.16 c.2 LR 8/2006);
- Elaborazione di un documento di valutazione dei rischi (Art.16 c.4 L.R.8/2006);
- Autorizzazione o SCIA per la conduzione della Piscina (Art.13/14 L.R.8/2006);
- Elaborazione di un regolamento interno (Art.10 L.R. 8/2006)
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Pangea Consulenze è in grado di assistervi nell’ elaborazione e nella presentazione di tali pratiche, può effettuare la formazione obbligatoria nonché verificare lo stato di adeguamento della vostra struttura alla normativa vigente.
Per maggiori chiarimenti potete contattarci telefonicamente o richiedere un sopralluogo di un nostro tecnico che sarà a disposizione per darvi tutti i chiarimenti che necessita.
